Andare in pensione prima del raggiungimento dell’età ordinamentale o di vecchiaia? La legge riserva al personale delle forze armate e di polizia alcune vie d’uscita per evitare di attendere generalmente i 60 anni di età.

Si tratta per l’appunto della pensione di anzianità, non abolita dalla riforma Fornero, e ancora in essere per militari e poliziotti. Ma esistono anche le opzioni legate alle maggiorazioni convenzionali e i riscatti onerosi non coperti da supervalutazione.

Pensioni anticipate e di anzianità dei militari

Per uscire in anticipo dal servizio il personale militare e di polizia può accedere alla pensione di anzianità.

A tal fine bisogna avere:

  • 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica;
  • età anagrafica 58 anni e aver maturato almeno 35 anni di contributi;
  • età anagrafica 54 anni se entro il 31 dicembre del 2011 è stata raggiunta la massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%.

La pensione è corrisposta dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (finestra di uscita).

Le maggiorazioni contributive e i riscatti

Le altre strade per anticipare la pensione riservate al personale militare sono le maggiorazioni contributive e i riscatti per servizio da supervalutazione. Con le maggiorazioni contributive, dette anche maggiorazioni convenzionali di anzianità contributiva, vengono riconosciuti periodi contributivi aggiuntivi al lavoratore rispetto al servizio effettivamente prestato.

Tanto incidono, sia nella misura che nel diritto, e consentono al beneficiario di andare in pensione prima del previsto. I lavoratori del comparto sicurezza (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili e Corpo Forestale dello Stato) possono così accedere al pensionamento di vecchiaia con limiti di età inferiori rispetto al resto del personale statale.

Il personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri, infine, può riscattarsi a titolo oneroso e agevolato i periodi di servizio non coperti da supervalutazione (servizio operativo o di istituto, servizio di volo, ecc.).

Godrà così dell’aumento di un quinto del periodo di servizio.

Come spiegato bene dalla circolare Inps n. 119 del 18 dicembre 2018, i vantaggi del riscatto si riflettono sia sul diritto che sulla misura della pensione, anticipando la data per la quiescenza.

Il riscatto è possibile nel rispetto del limite di 5 anni delle maggiorazioni (a partire dal 1998). Pertanto laddove il militare avesse già complessivamente computato 5 anni di supervalutazioni, il riscatto non può essere esercitato. Ma se tale limite non risulta raggiunto il riscatto può essere fatto sino alla capienza complessiva dei 5 anni.