Uno dei requisiti indispensabili per godere del congedo straordinario legge 104, è la convivenza con il familiare disabile da assistere. Tale condizione deve essere rispettata per tutta la durata del congedo stesso.

E’ possibile chiedere solo un trasferimento di residenza temporaneo, per non perdere definitivamente la residenza dal proprio comune?

Cos’è il congedo straordinario legge 104

Il congedo straordinario legge 104, ricordiamo, è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che hanno necessità di assistere un familiari con disabilità grave. Non va confuso con i c.

d. permessi 104.

È possibile richiedere fino a un massimo di 2 anni di congedo straordinario nell’arco della propria vita lavorativa. Tale limite è da intendersi complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Pertanto, chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni. Infatti, non è previsto il cosiddetto “raddoppio”.

Ai fini della spettanza del diritto al congedo straordinario in commento, il richiedente è tenuto a instaurare la convivenza con il familiare disabile che necessita di assistenza. Tale convivenza deve essere instaurata entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e bisogna conservarla per tutta la durata dello stesso.

Il requisito della convivenza con il disabile

Ai fini del beneficio in commento, per “convivenza”, ci si riferisce esclusivamente alla residenza, ossia luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Per l’accertamento del requisito, si ritiene condizione sufficiente anche la residenza nello stesso stabile (c.d. coabitazione).

Ciò dunque, sta significando che se ad esempio un lavoratore dipendente deve chiedere il congedo per assistere la madre disabile, bisogna che il lavoratore stesso abbia la residenza con quest’ultima. Laddove ciò non sussista è necessario che

  • trasferisca lui stesso residenza dalla madre
  • oppure la madre trasferisca residenza dal figlio.

Esiste anche la possibilità di trasferimento di residenza “temporanea”, quindi non definitiva.

Occorre, tuttavia, considerare che la residenza temporanea ha validità di soli 12 mesi. Quindi:

  • se un lavoratore ha, ad esempio, necessità di un congedo straordinario legge 104 per un periodo inferiore a 12 mesi può sfruttare tale strada
  • laddove, invece, il congedo si prolunga oltre i 12 mesi, poi, trascorso tale periodo di residenza temporanea, bisognerà trasferire la residenza che diventerà “principale”.

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