L’INPS apre i permessi 104 anche ai parenti delle unioni civili. E’ l’ultima novità che l’istituto ha indicato nel documento di prassi dello scorso 7 marzo 2022.

Ci riferiamo ai permessi dal lavoro retribuiti cui il lavoratore dipendente ha diritto per prestare assistenza ad un familiare disabile.

Chi può chiedere permessi 104

Secondo la normativa vigente, i permessi 104 possono essere richiesti, oltre che dal disabile per se stesso, anche da:

  • genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità
  • coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti o affini entro il terzo grado di familiari disabili in situazione di gravità.

Il diritto ai permessi può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Novità per le unioni civili

Dunque, oggi come oggi, i permessi 104 possono essere richiesti dal lavoratore dipendente, parte dell’unione civile, per assistere l’altra parte, e dal lavoratore dipendente convivente di fatto per assistere l’altro convivente.

Non prevista, invece, la possibilità di chiedere permessi 104 anche per assistere un parente della parte dell’unione civile o del convivente di fatto.

Ecco, quindi, che, al fine di evitare comportamenti discriminatori nei riguardi di due situazioni giuridiche comunque comparabili (uniti civilmente e coniugi), l’INPS, con la Circolare n. 36 del 7 marzo 2022), precisa che, ai fini dei permessi 104,

va riconosciuto sussistente il rapporto di affinità anche tra l’unito civilmente e i parenti dell’altra parte dell’unione.

Ne consegue, che ne rispetto dei grado di affinità (terzo grado), il diritto ai permessi 104 spetta anche all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito.

Nulla cambia per i permessi 104 nella convivenza di fatto

Per l’INPS, invece, stesso principio non è da ritenersi applicabile per i conviventi di fatto. Ciò, in quanto, a differenza dell’unione civile, la convivenza di fatto non è un istituto giuridico.

Pertanto resta fermo che, a rispetto a quanto avviene per i coniugi e gli uniti civilmente, il “convivente di fatto” può usufruire dei permessi 104 esclusivamente nel caso in cui presti assistenza all’altro convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente di quest’ultimo.

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