Sono separato da mia moglie (c’è il provvedimento di separazione del giudice). Per adesso entrambi abbiamo ancora la residenza nella stessa casa. Ora si presenta la necessità di dover presentare l’ISEE per avere il bonus luce e gas. Sono a chiedere se dobbiamo fare un solo ISEE in cui indichiamo di essere ancora nello stesso nucleo familiare oppure ognuno può fare ISEE per conto proprio in cui indicare solo se stessi nel nucleo. Si consideri che non abbiamo figli.

Il quesito è giunto oggi alla nostra redazione e tratta un tema abbastanza spinoso sui cui andiamo a fare chiarezza.

Il nucleo familiare ai fini ISEE, la regola generale

L’ISEE coniugi separati è una questione in cui molte coppie si imbattono visto che oggi sono molte (purtroppo) le coppie che si separano dopo il matrimonio.

La regola generale, dice che ai fini dell’ISEE il nucleo familiare del dichiarante è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, ossia la Dichiarazione Sostitutiva Unica.

La DSU è la dichiarazione che fa il cittadino per avere l’ISEE. E’ la dichiarazione in cui si riportano i dati reddituali e patrimoniali di tutto il nucleo familiare. Questi dati devono riferirsi a due anni prima.

Quindi, ad esempio, se oggi, 2 marzo 2023, bisogna fare l’ISEE, nella DSU occorre indicare il nucleo familiare così come composto oggi. Mentre, per ogni componente il nucleo familiare bisogna indicare i dati reddituali e patrimoniali così com’erano alla data del 31 dicembre 2021.

Le regole per il nucleo familiare ISEE coniugi NON separati

Altra regola generale prevede che ai fini ISEE, il coniugi (non separati o divorziati) fanno parte dello stesso nucleo familiare sia se hanno stessa residenza sia se hanno residenza diversa.

Esempio

Antonio e Maria sono sposati e non separati/divorziati. Tuttavia, Antonio ha residenza nella loro nuova casa e Maria ha residenza ancora dai genitori.

In tal caso, Antonio e Maria ai fini ISEE si considerano facente parti comunque di uno stesso nucleo familiare.

Tuttavia, nel caso dell’esempio, al quado B della DSU occorre poi scegliere quale dei due stati di famiglia bisogna prendere a riferimento, per stabilire quali altre persone facciano parte del nucleo familiare ai fini dell’ISEE.

Esempio

Riprendendo l’esempio di cui sopra, se si sceglie lo stato di famiglia di Maria, allora nella DSU il nucleo familiare sarà composto da lei stessa, dai suoi genitori (e chi altro c’è nello stato di famiglia di questi ultimi) e da Antonio. Laddove, invece, si sceglie lo stato di famiglia di Antonio, allora nella DSU vanno solo Antonio e Maria.

Le regole per i coniugi separati

Laddove due coniugi si sono separati o divorziati, e ciascuno stabilisce residenza diversa, allora ai fini ISEE ognuno di essi rappresenta un distinto nucleo familiare. Quindi, ognuno di loro può fare un ISEE per conto proprio (nel nucleo familiare non indicherà l’ex coniuge).

Nel caso in cui, invece, i coniugi separati o divorziati continuano ad avere residenza nella stessa abitazione, regola dice che ai fini ISEE essi fanno parte dello stesso nucleo familiare. Inoltre, continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti.

Ne consegue che, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze. In conclusione, il lettore nel fare l’ISEE deve indicare nella DSU anche l’ex moglie avendo ancora entrambi la residenza sotto lo stesso tetto.