Il contribuente che intende beneficare del superbonus 110% ma ha dei dubbi circa l’applicazione del bonus al suo caso concreto può chiedere delle indicazioni ufficiali all’Agenzia delle entrate.

 

Ciò è possibile grazie allo strumento dell’interpello ordinario.

 

Con l’interpello, è possibile ottenere chiarimenti su un caso concreto e personale in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme tributarie.

 

Ecco quando il contribuente può rivolgersi direttamente all’Agenzia delle entrate anche per il superbonus 110%.

Il superbonus 110%

Il superbonus 110%, art.

119 del D.L. 34/2020,  è una detrazione Irpef/Ires che spetta a coloro che, su immobili residenziali effettuano:

 

  • lavori di risparmio energetico o
  • di riduzione del rischio sismico.

 

In linea generale si distingue tra lavori trainanti e lavori trainati.

 

Rientrano tra i lavori trainanti i seguenti interventi:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi  “trainati”:

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

Le spese devono essere sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

 

Difatti, non rileva la data di inizio dei lavori ma la data  di pagamento delle spese ammesse al 110%.

La detrazione: 5 quote annuali di pari importo

La detrazione è fruibile in 5 quote annuali di pari importo. La quota annuale è utilizzabile fino a copertura dell’imposta dovuta in quell’anno. Difatti, la parte in eccesso non può essere chiesta a rimborso o riportata negli anni successivi.

 

Tuttavia, in alternativa alla detrazione, è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura. Lo sconto è praticato, eventualmente, dall’impresa che esegue i lavori.

 

Con la circolare n° 24/e, l’Agenzia delle entrate ha fornito specifici chiarimenti.

 

Tuttavia, restano ancora diversi dubbi da chiarire. Ad esempio: l’accesso al superbonus in  presenza di un condono in essere per lavori soggetti a SCIA, eventuali limiti al numero di pertinenze ammesse al superbonus ecc.

 

Detto ciò, il contribuente che intende beneficare del superbonus 110% ma ha dei dubbi circa l’applicazione del bonus al suo caso concreto, può chiedere delle indicazioni ufficiali all’Agenzia delle entrate.

 

Ciò è possibile grazie allo strumento dell’interpello ordinario.

 

Inoltre, sul sito dell’Agenzia delle entrate, c’è una sezione un’area dedicata dove sono raccolte tutte le istanza di interpello presentate per il Superbonus 110%.

L’interpello ordinario: anche per il superbonus 110%

Come indicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, grazie allo strumento dell’interpello ordinario, è possibile ottenere chiarimenti:

 

  • su un caso concreto e personale circa
  • l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione di norme tributarie.

 

Ci deve essere una condizione di obiettiva incertezza sull’applicazione della norma.

 

Anche in merito al superbonus 110%, è possibile chiedere chiarimenti all’Agenzia delle entrate.

 

L’istanza può essere presentata dal contribuente o da coloro che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari insieme o per conto dello stesso.

 

Difatti, l’istanza di interpello può essere presentata anche tramite il commercialista o consulente di fiducia.

Gli effetti dell’istanza di interpello

Una volta presentata l’istanza di interpello, l’Agenzia ha un termine preciso entro il quale fornire la risposta all’Agenzia delle entrate.

 

Difatti, la risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente, anche telematicamente:

 

  • entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza all’ufficio competente ovvero
  • entro 60 giorni dalla consegna all’ufficio competente della documentazione integrativa (se richiesta).

 

Quali sono gli effetti dell’interpello? 

 

Il fisco non può emettere avvisi di accertamento che vadano a sanzionare comportamenti tenuti dal contribuente sulla base della risposta fornita all’interpello.

 Tuttavia, se quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell’istanza, la risposta all’interpello non produce effetti vincolanti per l’Agenzia.

 

In sostanza, lo specifico comportamento tenuto dal contribuente che non rispetta le indicazioni date dall’Agenzia è sanzionabile.

 

Ad ogni modo, se l’Agenzia non fornisce alcuna risposta, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente.

La presentazione dell’istanza di interpello superbonus 110% : a chi presentarla?

Sono previste specifiche modalità e canali di presentazione delle istanze di interpello ordinario.

 

A chi vanno presentate le istanze d interpello per super bonus 110%?

 

Le istanze, redatte in carta libera e non soggette al pagamento dell’imposta di bollo, devono essere indirizzate:

 

  • alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale dell’istante nel caso di tributi erariali;
  • alla Divisione Contribuenti, esclusivamente nel caso di interpelli presentati da Amministrazioni centrali dello Stato, Enti pubblici a rilevanza nazionale, soggetti non residenti nel territorio dello Stato (indipendentemente dalla nomina di un rappresentante fiscale o dall’identificazione diretta) e soggetti di più rilevante dimensione (con volume d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro).

 

Dunque, per il superbonus 110%, è competente la direzione Regionale.

Modalità di presentazione delle istanze

L’istanza di interpello, può essere presentata:

 

  • a mano (presso la sede della Direzione regionale competente, ovvero, presso la Divisione Contribuenti in via Giorgione, 106 – 00147 Roma dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:00);
  • mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso ricevimento
  • telematicamente:
    • da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata):
      • all’indirizzo PEC della Direzione regionale (disponibile al seguente link) competente in base al domicilio fiscale dell’istante nel caso di tributi erariali;
      • all’indirizzo PEC della Divisione Contribuenti (disponibile al seguente link), esclusivamente nel casi sopra esposti.

 

In caso di invio telematico l’istanza dovrà essere sottoscritta con firma digitale.

Se sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità.