A fine giugno ho iniziato dei lavori sull’immobile in cui vivo con la mia famiglia. Tali lavori, non ancora conclusi, potrebbero essere ammessi al 110%. In tal senso abbiamo operato con il tecnico che sta seguendo gli interventi.

 

A tal proposito, per i lavori iniziati poco prima del 1° luglio e pagati entro lo stesso mese di luglio, è possibile richiedere il 110%?

Il super bonus al 110%: lavori agevolati

Rientrano nel bonus al 110%, art.119 del Decreto Legge, n°34/2020, D.L Rilancio, i seguenti interventi:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

Tali interventi sono definiti  quali “interventi trainanti”.

 

Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.

d. interventi  “trainati”:

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

 

Ad esempio, la sostituzione degli infissi rientra tra gli interventi trainati.

 

Ad ogni modo, chiarimenti specifici sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°24/e.

 

Inoltre, lL Mi.SE., ha adottato due distinti decreti attuativi; difatti tali decreti individuano sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.

 

Il decreto sui requisiti tecnici definisce:

 

  • gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%,
  • i costi massimali per singola tipologia di intervento nonchè
  • le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione da parte dell’Enea.

 

Tali decreti, sono stati pubblicati di recente in Gazzetta Ufficiale.

Soggetti beneficiari

Il super bonus 110% può essere riconosciuto a:

 

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni di volontariato;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

Attenzione, gli immobili d’impresa o degli esercenti arti o professioni  rientrano tra i beneficiari del 110% in caso  di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali

 

Il super bonus al 110% spetta anche i familiari conviventi.

Super bonus 110% 1° luglio: i chiarimenti Enea

In merito al quesito su esposto, l’art.119 del D.L. Rilancio dispone che:

“La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:”

In pratica, la norma non fa riferimento alla data di inizio dei lavori.

 

Tuttavia, l’unica condizione posta ai fini del super bonus 110% è che  le spese per gli interventi agevolabili siano sostenute a partire dal 1° luglio 2020.

 

Tale indicazione è stata fornita dall’Enea, nei giorni scorsi, con apposite F.A.Q.

 

Ai fini della detrazione rileva la data di sostenimento della spesa e non quella di inizio di lavori.