Quando l’installazione di una porta blindata da diritto alla detrazione Irpef riconosciuta dal cd. bonus ristrutturazione? Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali. Ma l’accesso all’agevolazione è subordinato sempre a dei lavori di muratura?

Bonus ristrutturazione edilizia: quali i lavori ammessi

I lavori ammessi al bonus ristrutturazione sono quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia.

Per quanto riguarda i singoli edifici, gli interventi possono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Discorso diverso, invece, per i condomini, cui agevolazione spetta solo per le cd. “parti comuni”, ovvero quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari.

Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile, e cioè:

  • il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
  • i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;
  • le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, etc.

Lavori di manutenzione straordinaria: definizione ed esempi

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria ammessi al bonus ristrutturazione le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici. Questo tipo di lavori, però, non devono modificare la volumetria complessiva degli edifici e né generare mutamenti delle destinazioni d’uso.

Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

A titolo esemplificativo, sono lavori di manutenzione straordinaria:

  • l’installazione di ascensori e scale di sicurezza;
  • la realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
  • la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
  • il rifacimento di scale e rampe;
  • gli interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • la recinzione dell’area privata;
  • la costruzione di scale interne.

Restauro e risanamento conservativo: definizione ed esempi

Sono considerate opere di restauro e risanamento conservativo quelle finalizzate a conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili. Tutti lavori, questi, che riconoscono l’accesso al bonus ristrutturazione.

Per fare alcuni esempi, in questa categoria rientrano:

  • gli interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado;
  • le opere di adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
  • i lavori di apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

Ristrutturazione edilizia: definizione ed esempi

Sono interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al bonus ristrutturazione tutti quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.

Esempi di ristrutturazione edilizia sono:

  • demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente;
  • modifica della facciata;
  • realizzazione di una mansarda o di un balcone;
  • trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
  • apertura di nuove porte e finestre;
  • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

A tal proposito, per l’adesione e la richiesta dell’agevolazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, tra l’altro, che:

  • per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”;
  • se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.

Sono interventi di ristrutturazione edilizia finanziabili con il bonus anche quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi o relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Ed è proprio in questo gruppo che, come l’Agenzia delle Entrate stessa conferma, rientra l’installazione di una porta blindata.

Installazione porta blindata: quali le condizioni per avere accesso al bonus ristrutturazione dell’Agenzia delle Entrate

Per “atti illeciti” l’Agenzia delle Entrate intende quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). È in questi casi che la detrazione è applicabile, ma unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili.

A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:

  • il rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
  • l’apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
  • le porte blindate o rinforzate;
  • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
  • l’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
  • l’apposizione di saracinesche o tapparelle metalliche con bloccaggi, oppure ancora di vetri antisfondamento, casseforti a muro, fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati e apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

Nel fare l’elenco delle spese ammesse al bonus ristrutturazione, l’Agenzia non specifica che sia necessario l’avvio di altri lavori (come quelli di muratura appunto).

Questo perchè l’installazione della porta blindata stessa è considerata ristrutturazione edilizia.

In particolare, l’intervento è ammesso al bonus ristrutturazione quando si tratta di nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi. E questo vale sia per le porte blindate esterne che interne all’appartamento (o al condominio).

Gli unici requisiti richiesti a chi effettua questo investimento e intende ricorrere all’agevolazione, quindi, sono quelle generali del bonus. Pertanto, possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese (locatari, proprietari, soci di cooperative etc.).