Dopo l’approvazione del D.L. 157/2021, c.d. decreto “Antifrode”, anche il bonus ristrutturazione rientra tra i bonus edilizi per i quali è necessaria l’apposizione del visto di conformità sulla documentazione a prova della detrazione. Il visto è apposto “materialmente”  sulla comunicazione con la quale il contribuente o l’intermediario comunica all’Agenzia delle entrate l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Il commercialista o altro soggetto abilitato ad apporre il visto, deve controllare la documentazione in possesso del contribuente ai fini dell’apposizione del visto di conformità.

Qual è la documentazione che deve essere conservata a cura del contribuente ed esibita al commercialista o al Fisco in caso di controllo?

Ecco una check-list di tutta la documentazione necessaria.

Il visto di conformità sul bonus ristrutturazione

L’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla documentazione attestante i bonus edilizi, con il D.L. 157/2021, c.d. decreto “Antifrode”, è esteso alle seguenti casistiche:

  • utilizzo della detrazione 110 nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
  • cessione o sconto in fattura di tutti i bonus casa, non solo per il superbonus 110.

Inoltre, i professionisti devono asseverare la congruità delle spese per tutti i bonus casa. Per le detrazioni diverse dal superbonus, l’asseverazione riguarda la sola congruità delle spese. Non i requisiti tecnici dell’intervento. A tal proposito si vedano le  FAQ dell’Agenzia delle entrate.

La documentazione da verificare

Il provvedimento, Agenzia delle entrate, prot. n° 149646 del 2 novembre 2011, individua la documentazione da conservare ai fini della detrazione per lavori di ristrutturazione. Il provvedimento si applica anche al bonus facciate.

Nello specifico, il contribuente deve essere in possesso della seguente documentazione:

  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (CILA, SCIA, ecc);
  • per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
  • comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  • fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
  • ricevute dei bonifici di pagamento.

Attenzione, questa è la documentazione da possedere sia se se si opta per la detrazione in dichiarazione dei redditi sia se si ottiene lo sconto in fattura/cessione del credito.

Pena la perdita del beneficio fiscale.