La Fondazione nazionale dei Commercialisti sta predisponendo la checklist sulla documentazione oggetto di visto di conformità bonus facciate. In attesa della ckecklist, è comunque già possibile fare una lista della documentazione cui deve essere in possesso il contribuente.

Ecco qual è la documentazione da conservare ed eventualmente da esibire al Fisco in caso di controlli.

Il visto di conformità per il bonus facciate e gli altri bonus edilizi

L’intervento del D.L. 157/2021, c.d decreto Antifrode, ha previsto nuove regole ai fini dello sconto in fattura e cessione del credito dei vari bonus edilizi.

Il decreto ha esteso l’obbligo di visto di conformità sulla documentazione attestante tutti bonus edilizi, compreso il bonus facciate; dunque non solo per il superbonus come già disposto prima dell’entrata del decreto citato.

Da qui, le opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito pari alla detrazione spettante, passano dall’apposizione del visto di conformità.

L’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla documentazione attestante il bonus, è esteso alle seguenti casistiche:

  • utilizzo della detrazione 110 nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
  • cessione o sconto in fattura di tutti i bonus casa, non solo per il superbonus 110.

Inoltre, i professionisti devono assicurare la congruità delle spese per tutti i bonus casa.

La checklist di tutti i documenti da conservare ed esibire in caso di controlli

La norma di cui al bonus facciate, commi 219-224, Legge n°160/2019, Legge di bilancio 2020, dispone che le spese devono essere documentate. Inoltre, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41. Decreto recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR.

 Da qui, entrano in gioco le disposizioni di cui al provvedimento, Agenzia delle entrate, prot. n° 149646 del 2 novembre 2011. Provvedimento espressamente richiamato dall’art.1 del suddetto decreto. Come modificato dall’art. 7 del D.l. 70/11.

Il provvedimento individua la documentazione da conservare ai fini della detrazione per lavori di ristrutturazione. In base a quanto detto sopra, il provvedimento si applica anche al bonus facciate.

Più nel pratico, il contribuente deve essere in possesso della seguente documentazione:

  • le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (CILA, SCIA, ecc);
  • per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
  • comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  • fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
  • ricevute dei bonifici di pagamento.

Sia se si opta per la detrazione in dichiarazione dei redditi sia se si ottiene lo sconto in fattura/cessione del credito, il contribuente deve essere in possesso della suddetta documentazione. Pena la perdita del beneficio fiscale.