Quale maggioranza serve per l’installazione ascensore?

Questa è la domanda posta da una nostra lettrice:

“Buongiorno, vorrei sapere se potrò installare l’ascensore dal momento che sono l’unica condomina ad averne necessità o c’è bisogno dell’adesione della maggioranza dei condomini? Grazie”.

Ai sensi dell’art. 1120 del codice civile per installare un ascensore in un condominio che ne sia sprovvisto in genere è necessaria una delibera assembleare sostenuta dal voto favorevole della maggioranza dei condomini equivalente ad almeno i due terzi del valore dell’edificio.

Serve, quindi, la maggioranza qualificata (art. 1136 c.c.).

Esistono altre disposizioni da applicare in base a determinate circostanze.

Installazione ascensore: un’innovazione per l’edificio

L’impianto ascensore comprende cabina, macchinari installati sopra e sotto il vano, guide, contrappesi, catene, funi, cavi elettrici, apparecchi di sicurezza ed altri accessori.

L’ascensore, bene comune a tutti i condomini a prescindere dall’uso che ne fanno, può essere installato prima della costituzione del condominio o in un secondo momento tramite deliberazione della maggioranza dei condomini.

Se installato in un secondo momento, l’intervento rappresenta un’innovazione diretta ad un uso più agevole dell’edificio. Può essere comune soltanto ai condomini che approvano i lavori per l’installazione, salvo la facoltà per gli altri condomini di partecipare in seguito al nuovo impianto pagando il dovuto prima di utilizzarlo.

La quota di compartecipazione di ogni condomino nelle spese per installare l’ascensore è proporzionale ai rispettivi millesimi di proprietà (non in proporzione all’uso che può farne). Anche i proprietari del piano terreno dovranno contribuire alla spesa in quanto il proprio appartamento acquista maggior valore indiretto per la presenza dell’ascensore.

Installazione ascensore: eliminazione delle barriere architettoniche

In caso di interventi finalizzati ad eliminare le barriere architettoniche (art. 78 del d.p.r. n. 380/2001), è sufficiente il voto favorevole della maggioranza di condomini equivalente ad almeno la metà del valore dell’immobile.

La sentenza n. 16486/2015 della Corte di Cassazione ha ritenuto lecita l’installazione di un ascensore per eliminare le barriere architettoniche in base ad una delibera con maggioranza speciale in deroga a quella qualificata. In tal caso, è necessario verificare preventivamente la presenza di condomini con problemi di salute. In assenza di pregiudizi da parte degli altri inquilini, il condomino può installare l’ascensore esterno al fabbricato pur non rispettando le distanze dalle proprietà contigue.

Esiste un bonus per l’installazione ascensore?

Superbonus per l’ascensore (anziani e disabili)

Da gennaio 2021 è possibile accedere al Superbonus 110% ascensori e montacarichi e per tutti gli strumenti che agevolano la mobilità esterna ed interna a disabili e anziani.

E’ possibile ottenerlo anche senza le maggioranze previste dalla legge.