Indennità disoccupazione agli stranieri: la Cassazione interviene con la sentenza n. 16997/17 depositata il 10 luglio dalla sezione lavoro. I giudici della Cassazione stabiliscono che l’indennità di disoccupazione deve essere riconosciuta al cittadino straniero, anche durante il periodo in cui ha fatto rientro nel suo Paese di origine.

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Indennità di disoccupazione: il caso

La Corte d’appello di Torino aveva confermato la sentenza di primo grado del tribunale del capoluogo piemontese, che riconosceva il diritto di uno straniero a percepire l’indennità di disoccupazione durante il periodo in cui aveva fatto rientro nel paese di origine.

In particolare, i giudici di merito, avevano constatato che l’assicurato non aveva infranto le regole per beneficiare del sussidio di disoccupazione. L’INPS, come tesi, aveva portato che nei periodi di allontanamento dal territorio nazionale, l’assicurato non avrebbe avuto diritto a ricevere tale tutela, poiché il sistema assicurativo è improntato al «principio di territorialità».

I giudici bocciano il ricorso, perché tale principio incontra delle deroghe, come ad esempio le convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito. L’articolo 45, comma 3, del Rdl 1827/35 dispone che l’assicurazione per la disoccupazione involontaria ha come scopo l’assegnazione dell’indennità per mancanza di lavoro e si riferisce a un periodo di assenza involontaria nel territorio nazionale, restando «ininfluente ogni evento che occorra in un periodo trascorso all’estero».

Inoltre, la Corte precisa che, l’articolo 34, comma 2, del dpr 818/57 ancori la fruizione del beneficio alla circostanza che l’assicurato obbedisca alle «norme per il controllo della disoccupazione», ossia che si presenti alle convocazioni degli uffici competenti e che non rifiuti proposte di lavoro. In tal senso, la Corte d’Appello ha accertato che nel caso in questione, non vi era prova che l’assicurato, nel periodo in cui ha soggiornato all’estero, non si sia presentato «senza giustificato motivo ad una convocazione del servizio competente o abbia rifiutato una congrua offerta di lavoro».

La sentenza

La decisione dei giudici, si legge nella sentenza: “diversamente interpretate, le disposizioni richiamate nella rubrica del motivo del ricorso per cassazione finirebbero per attribuire all’Inps una potestà innominata di incidere sul diritto al trattamento previdenziale in essere per il semplice fatto che il suo titolare si sia allontanato provvisoriamente dal territorio dello Stato, vale a dire un significato che le renderebbe passibili di una censura di incostituzionalità, avendo la Corte costituzionale più volte precisato che il diritto al trattamento di disoccupazione ordinaria è collegato soltanto all’osservanza del comportamento attivo prescritto dall’ordinamento a chi ne è beneficiario”.

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