Non trova applicazione nei confronti dell’IMU il divieto di compensazione delle somme iscritte a ruolo previsto dall’art. 31 del decreto-legge n. 78 del 2010. È in sintesi il principio dettato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 385/E del 22 settembre 2020.

La conclusione dell’Amministrazione finanziaria è il risultato dell’analisi della locuzione “imposte erariali” inclusa nel testo del citato art. 31, dove è detto che

“A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento…”.

L’IMU è un tributo locale e non erariale

L’Agenzia delle Entrate, in occasione delle Circolari n.

4/E del 15 febbraio 2011 e n. 13/E dell’11 marzo 2011, aveva precisato che i tributi ricompresi nell’espressione “imposte erariali“, sono, a titolo esemplificativo:

  • le imposte dirette tra cui anche l’IRAP, le addizionali ai tributi diretti,
  • le ritenute alla fonte (se relativi alle tipologie di imposte prima richiamate)
  • l’IVA e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura.

L’IMU è un tributo locale di competenza dei comuni, quindi un tributo locale. Pertanto, ne consegue che il divieto di compensazione di cui all’art. 31 menzionato in premessa non trova applicazione per questo tributo.

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