Sospensioni e proroghe delle imposte in scadenza sono stati i punti cardine del decreto Agosto: con lo scopo di andare incontro alle imprese maggiormente colpite dall’emergenza Coronavirus, infatti, il Governo ha deciso anche di cancellare la seconda rata IMU. L’esonero, però, non riguarda tutti ma solo particolari soggetti e categorie catastali. 

Esenzione pagamento seconda rata IMU: i settori interessati 

Come si legge all’art. 78 del dl Agosto, decreto legge n. 104 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2020, le esenzioni dall’imposta municipale propria riguardano i soggetti operanti nei settori del turismo e dello spettacolo.

Le disposizioni in questione che, ricordiamolo, hanno ricevuto anche l’ok della Ragioneria dello Stato, sono state approvate tenendo conto delle conseguenze negative (anche di natura economica) legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Lo scopo, come già detto, è quello di concedere un attimo di tregua alle aziende più provate dal lockdown e dalla successiva crisi. In questo senso, infatti, per l’anno 2020 il Governo ha stabilito che: non dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla  Comunicazione della  Commissione europea del 19 marzo 2020 nell’ambito del “Quadro  temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia” adottate per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria.

Proprio per questo motivo, a fronte delle perdite registrate negli ultimi mesi e delle continue richieste di aiuto da chi lavora nel settore turismo e spettacolo, l’Esecutivo ha deciso di procedere in questo modo e di riconoscere l’esenzione del pagamento della seconda rata IMU, in scadenza il 16 dicembre, solo a queste determinate categorie. 

IMU, le categorie catastali di immobili per i quali non spetta il versamento della seconda rata

Nel decreto agosto sono state anche definite le categorie catastali degli immobili per i quali il pagamento della seconda rata IMU non è dovuto.

 

In particolare, al comma 1 dell’articolo 78, è stato stabilito che le esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo valgono per: 

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; 

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2, ovvero villaggi turistici case di riposo o pensionati per anziani, locande e relative pertinenze, nonché immobili degli agriturismi, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per  brevi  soggiorni, case  e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence  e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 

c) immobili rientranti nella categoria catastale  D, e quindi immobili speciali a destinazione produttiva o terziaria in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e  spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano  anche gestori delle attività’ ivi esercitate. 

Un’altra novità importante introdotta dal decreto, inoltre, riguarda il periodo di tempo in cui l’esenzione IMU verrà riconosciuta ai soggetti interessati. La seconda rata dell’imposta municipale, in questi casi, non dovrà essere versata nemmeno per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d (e quindi per gli immobili – sopra citati – rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e  spettacoli). 

Le risorse destinate a coprire le minori entrate

La cancellazione della seconda rata IMU, ovviamente, farà registrare minori entrate alle casse delle amministrazioni comunali. Per sopperire a questa mancanza, allora, con il decreto legge di agosto il fondo per i Comuni già istituito con il dl Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. n. 17 del 17 luglio 2020) è stato incrementato di 85,95 milioni di euro per l’anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.

Alla ripartizione degli incrementi provvederà il Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con uno o più decreti da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Agosto