Ha trovato conferma, nel testo definitivo della manovra di bilancio 2021, l’imposta di registro minima per i terreni agricoli.

La misura è contenuta al comma 41 della manovra, ed è stata voluta da legislatore allo scopo è di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nell’ottica di una maggiore efficienza produttiva nazionale.

Vendita di terreni a coltivatori diretti e IAP: cosa cambia?

Nel dettaglio si stabilisce che, per il 2021, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro NON sia applicata l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.

Ciò, tuttavia, purché siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:

  • i terreni siano qualificati come agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti
  • gli atti di trasferimento siano posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Definizione di IAP e coltivatore diretto

Ricordiamo che è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui che è in possesso di conoscenze e competenze professionali e che dedica all’attività agricola almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro da tale attività.

E’, invece, definito coltivatore diretto, l’imprenditore agricolo che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei terreni, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, e/o all’allevamento del bestiame ed attività connesse.

Per essere definito tale, questi deve contribuire, con il lavoro proprio e della propria famiglia, ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale, con un numero di giornate annue non inferiore a 104.

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