Imposta di registro minima per i terreni agricoli di valore inferiore ad una certa soglia. A prevederlo è un emendamento alla legge di bilancio 2021 approvato in questi giorni dalla Commissione bilancio della Camera.

Imposta di registro per la vendita di terreni a coltivatori diretti e IAP

In base alla vigente normativa (decreto-legge n. 194 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), è prevista la c.d. agevolazione per la piccola proprietà contadina (PPC), ai sensi della quale

“gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa (200 euro) ed all’imposta catastale nella misura dell’1%”.

I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti, vendono volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Imposta di registro terreni agricoli: novità dal 2021

Con l’emendamento alla manovra di bilancio 2021, il legislatore intende stabilire, per l’anno 2021 che non sia applicata l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, ove posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

Scopo esplicito della norma è di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nell’ottica di una maggiore efficienza produttiva nazionale.

Nulla, invece, dovrebbe cambiare per la vendita dei terreni a soggetti non coltivatori diretti o IAP. Al riguardo, ricordiamo che attualmente, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al D.

P.R. n. 131 del 1986 (TUR), l’imposta di registro per l’acquisto di un terreno agricolo, da parte di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, è pari al 15 per cento del prezzo pagato (l’imposta non può, comunque, essere inferiore a 1.000 euro).

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