Scende all’1%, fino al 31 dicembre 2020, l’aliquota dell’imposta di registro per l’acquisto a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli adibiti all’imboschimento.

Lo stabiliscono i commi da 1-ter a 1-septies dell’art. 51 del decreto Agosto convertito in Legge n. 126 del 2020.

Acquisto di terreni agricoli: l’imposta di registro dovuta è del 15%

Secondo la normativa vigente, ossia l’art.1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al TUI (Testo unico imposta di registro)

“l’imposta di registro per l’acquisto di un terreno agricolo, da parte di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, è pari al 15 per cento del prezzo pagato”.

Il tributo, in ogni caso, non può essere inferiore a 1.000 euro (art. 10, comma 2, del D. Lgs. n. 23 del 2011).

Imposta di registro ridotta all’1%: per l’acquisto di quali terreni agricoli è prevista?

Con l’intento di contenere l’inquinamento e il dissesto idrogeologico, con il decreto Agosto, come convertito in legge, il legislatore ha deciso di ridurre, fino al 31 dicembre 2020, la predetta imposta di registro portandola all’1% nel caso acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli adibiti all’imboschimento.

Inoltre viene ammesso in questi casi, sempre fino a 31 dicembre 2020, che l’imposta possa essere inferiore ai 1.000 euro.

Ai fini di cui sopra, l’acquirente il terreno deve inserire nell’atto di acquisto la dichiarazione di destinazione del terreno all’imboschimento e l’impegno a mantenere tale destinazione d’uso per un periodo non inferiore a 30 anni e a procedere alla piantumazione entro 12 mesi dall’acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro.

In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, sono dovute le imposte alla misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte.

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