Il decreto crescita ha previsto una particolare procedura di integrazione per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. L’integrazione è effettuata dall’Agenzia delle entrate che dapprima rileva le fatture prive dell’imposta di bollo e poi procede ad integrare quelle per le quali l’imposta non risulta assolta. Il contribuente è informato dell’integrazione tramite il portale fatture e corrispettivi. Le disposizioni del decreto crescita sono state attuate con il decreto MEF del 4 dicembre scorso. Lo stesso decreto che demandava a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate: la definizione delle modalità tecniche per l’integrazione delle fatture elettroniche e per la consultazione ed eventuale modifica, da parte di contribuenti e intermediari, dei dati proposti dall’Agenzia; le modalità di comunicazione delle irregolarità per il recupero dell’imposta dovuta e non versata.

Il provvedimento è stato adottato in data 4 febbraio.

L’imposta di bollo sulle e-fatture

La procedura e le modalità di pagamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture sono state oggetto di intervento sia con  sia con l’art.12-novies del D.L. 34/2019, decreto Crescita sia con il l’art.17 del D.L. Fiscale n°124/2019.

Le disposizioni citate hanno visto attuazione con il decreto MEF del 4 dicembre scorso, riguardante le modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata. Tale decreto modifica il precedente decreto MEF del 17 giugno 2014.

L’imposta di bollo sulle e-fatture emesse dal 1° gennaio 2021

Sulla base delle modifiche sopra citate, per le fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio (S.d.I.), emesse dal 1° gennaio 2021,  valgono le seguenti regole operative:

  1. il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di
    riferimento e’ effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre mentre
  2. il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare e’ effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

L’Agenzia delle entrate ha un ruolo primario nel controllo dell’effettivo assolvimento dell’imposta di bollo.

Infatti, l’Agenzia delle entrate verifica le fatture elettroniche integrando quelle per le quali non è stata assolta l’imposta di bollo. Le fatture elettroniche per le quali e’ obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta.

L’Agenzia, entro il 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre tramite il portale Fatture e corrispettivi informa colui che ha emesso la fattura dell’integrazione effettuata. Ad ogni modo, se il contribuente ritiene che l’imposta di bollo non è dovuta può non adeguarsi all’indicazioni del Fisco. Naturalmente, così facendo, si espone ad ulteriori controlli.

Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato tramite il servizio messo a disposizione sempre sul portale fatture e corrispettivi. Con addebito diretto su conto corrente bancario o postale. Resta ferma la possibilità di pagare tramite F24.

Omesso versamento dell’imposta di bollo e-fatture

Se non si paga, l’Agenzia  comunica al contribuente, con modalita’ telematiche:

  • l’ammontare dell’imposta,
  • della sanzione amministrativa del 30% (art.13 D.Lgs 471/1997) ridotta ad un terzo,
  • nonche’ degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello
    dell’elaborazione della comunicazione.

Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso
contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’art.

13, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e degli interessi.

Su tale passaggio si veda anche il nostro articolo “Bollo virtuale su fatture elettroniche: ultimi chiarimenti sulle sanzioni“.

Ad ogni modo, il già citato decreto MEF del 4 dicembre demandava ad un provvedimento delle Entrate:

  1. la definizione delle modalità tecniche per l’integrazione delle fatture elettroniche e per la consultazione ed eventuale modifica, da parte di contribuenti e intermediari, dei dati proposti dall’Agenzia
  2. le modalità di comunicazione delle irregolarità per il recupero dell’imposta dovuta e non versata.

Bollo e-fatture: il provvedimento attuativo

Il provvedimento è stato adottato in data 4 febbraio. In tal modo, sono definite:

  • le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tramite il Sdi, e
  • le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato.

In particolare, l’Agenzia delle entrate, per ogni trimestre dell’anno, fornisce al contribuente, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” due distinti elenchi:uno con gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite Sdi che già riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo, l’altro con gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite Sdi che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta è dovuta.

Il contribuente potrà verificare la propria situazione e decidere se confermarei dati proposti e procedere con il pagamento di quanto dovuto oppure selezionare le fatture per le quali ritiene che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo. L’operatore potrà anche indicare altre fatture elettroniche non individuate dall’Agenzia per le quali risulta dovuta l’imposta.

Attenzione: il secondo elenco è messo a disposizione del contribuente, anche tramite un suo intermediario delegato, che potrà confermare i dati proposti o modificarli.

I due elenchi sono resi disponibili nel portale “Fatture e Corrispettivi” sul sito dell’Agenzia entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare. I contribuenti e gli intermediari delegati possono modificare gli elenchi fino all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno, invece, le modifiche potranno essere effettuate fino al 10 settembre dell’anno di riferimento (anziché entro il 31 luglio). Se l’operatore non effettua modifiche, vengono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia.

Il versamento dell’imposta di bollo

Le suddette procedure sono finalizzate al versamento dell’imposta di bollo. Il calcolo del dovuto è effettuato sulla base dei suddetti elenchi considerando le eventuali modifiche apportate dal contribuente o dall’intermediario. Sempre nell’area riservata è messo in evidenza l’importo relativo all’imposta di bollo complessivamente dovuta per il trimestre di riferimento. Ciò avviene entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (o entro il 20 settembre nel caso del secondo trimestre solare). Tale somma può essere versata tramite l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web dedicato presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” oppure in modalità telematica con F24. Se il versamento è eseguito oltre la scadenza prevista, il servizio web consente anche il pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento. Il servizio web rilascia la prima ricevuta a conferma dell’inoltro della richiesta di addebito e la seconda ricevuta con l’esito del pagamento, che possono essere consultate dal cedente/prestatore, direttamente o tramite l’intermediario delegato.

In caso di ritardato, omesso o carente versamento rilevato dall’Agenzia delle entrate, il contribuente riceverà una comunicazione tramite PEC. Entro 30 giorni, anche tramite un intermediario, il contribuente può fornire chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia.