Il contribuente che effettua la cessione del bene documentata da fattura elettronica è sempre responsabile del pagamento dell’imposta di bollo, anche se  la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto. A precisarlo è la Legge di bilancio 2021 che fissa una responsabilità solidale per i colui che effettua la cessione del bene o la presta un determinato servizio avvalendosi di soggetti terzi per la fatturazione.

Il bollo sulle fatture elettroniche

La disciplina relativa al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è stata oggetto di recenti interventi normativi sia con l’art.

12-novies del D.L. 34/2019, decreto Crescita sia con il D.L. Fiscale n°124/2019. Inoltre con il D.M. M.E.F. del 4 dicembre  sono state modificate le modalita’ di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuate le procedure di recupero dell’imposta non versata. Si parla di modifiche perchè si è intervenuti anche sul precedente D.M. del D.M. 17 giugno 2014, n°146.

Ad oggi, per le fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio (S.d.I.), emesse dal 1° gennaio 2021,  valgono le seguenti regole operative:

  1. il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di
    riferimento e’ effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre mentre
  2. il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare e’ effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Attenzione, l’Agenzia delle entrate verifica le fatture elettroniche integrando quelle per le quali non è stata assolta l’imposta di bollo. Le fatture elettroniche per le quali e’ obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta.

L’Agenzia, entro il 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre tramite il portale Fatture e corrispettivi informa colui che ha emesso la fattura dell’integrazione effettuata.

 Ad ogni modo, chi ha messo la fattura non è obbligato a seguire le integrazioni dell’Agenzia se ritiene che l’imposta di bollo non è dovuta. Naturalmente, così facendo, si espone ad ulteriori controlli da parte del Fisco.

Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato tramite il servizio messo a disposizione sempre sul portale fatture e corrispettivi. Con addebito diretto su conto corrente bancario o postale. Resta ferma la possibilità di pagare tramite F24.

Omesso versamento dell’imposta di bollo

Se non si paga, l’Agenzia  comunica al contribuente, con modalita’ telematiche:

  • l’ammontare dell’imposta,
  • della sanzione amministrativa del 30% (art.13 D.Lgs 471/1997) ridotta ad un terzo,
  • nonche’ degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello
    dell’elaborazione della comunicazione.

Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso
contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e degli interessi.

Fatta tale ricostruzione analizziamo le novità della Legge di bilancio 2021.

Le novità della Legge di bilancio: responsabilità bollo e-fatture

La Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, al comma 1108 dispone che:

per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

642, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

In particolare, viene fissata una responsabilità solidale (responsabilità bollo e-fatture) di colui che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio ance laddove non emetta direttamente la fattura elettronica.

Infatti come da  art. 21, comma 1 del Dpr n. 633/1972,  l’obbligo di emettere la fattura è del cedente/prestatore del servizio che, sotto la propria responsabilità, può delegare il cessionario, il committente o un terzo.

La fattura deve contenere l’ ”annotazione che la stessa è emessa per conto del cedente o del prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo”.

 

Con la Legge di bilancio viene fissata la responsabilità del pagamento del bollo sulle e-fatture.