Con la consulenza giuridica n°14 del 10 dicembre,  l’Agenzia delle entrate ha chiarito diversi dubbi sulle sanzioni applicabili alle violazioni aventi ad oggetto l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e cartacee. I chiarimenti hanno avuto ad oggetto quanto previsto dal decreto crescita dello scorso anno. Decreto che permette all’Agenzia delle entrate, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, di integrare le fatture stesse con procedure automatizzate.

 

L’Agenzia include nel calcolo dell’imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo IVA, sia l’imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta.

 

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta resa nota dall’Agenzia delle entrate si applica la sanzione del 30%.

 

Ecco in chiaro tutti i chiarimenti dati dall’Agenzia delle entrate.

L’imposta di bollo sulle e-fatture

Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento (art.6 D.M. MEF 17/06/2014).

 

Detto ciò, l’Agenzia delle entrate, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, può integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio (S.d.I).

 

L’Agenzia include nel calcolo dell’imposta dovuta, da rendere noto nell’apposita area del portale fatture e corrispettivi a ciascun soggetto passivo IVA:

 

  • sia l’imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura,
  • sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta.

 

Il pagamento può essere effettuato anche nella stessa area.

La comunicazione dell’Agenzia delle entrate: se il contribuente non paga

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente:

 

  • l’imposta,
  • la sanzione amministrativa del 30%
  • ridotta ad un terzo.

 

Sono dovuti anche gli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli importo dovuti sono iscritti a ruolo.

 

Si veda a tal proposito l’art.12-novies del D.L. 34/2019, decreto Crescita.

 

Le disposizioni in parola si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio (S.d.I.).

La consulenza giuridica n° 14: sanzioni per omesso pagamento del bollo sulle fatture

Con la consulenza giuridica n°14 del 10 dicembre 2020 sono stati forniti alcuni chiarimenti proprio sulle disposizioni del decreto Crescita.

 

In particolare l’Agenzia ha risposto ai seguenti quesiti?

 

  1. in caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo, la sanzione applicabile è in funzione del tipo di fattura, cartacea o elettronica, in relazione alla quale è commessa la violazione?
  2. per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 mediante il Sistema di interscambio (Sdi) la norma, tra l’altro, prevede che “in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia comunica al contribuente l’ammontare della sanzione amministrativa dovuta ridotta ad un terzo“. La riduzione ad un terzo si applica alle diverse misure sanzionatorie come individuate dall’articolo 13, comma 1, del Dlgs n. 471/1997?
  3.  la sanzione per il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 mediante Sdi può essere ravveduta? E se sì: le riduzioni si applicano alle diverse misure sanzionatorie? mil ravvedimento è inibito dalla ricezione della comunicazione con la quale l’Agenzia delle entrate informa il contribuente dell’ammontare dell’imposta, della sanzione ridotta ad un terzo e degli interessi dovuti?

Quesito 1)

L’imposta di bollo di 2€ sulle fatture può essere assolta:

 

  • mediante contrassegno (per le sole fatture cartacee)
  • con le modalità virtuali (tanto per le fatture cartacee quanto per quelle emesse con sistemi elettronici)
  • con le modalità individuate dall’articolo 6 del Dm 2014 (per le fatture elettroniche emesse attraverso lo Sdi).

Le sanzioni applicabili all’omesso versamento dell’imposta di bollo sulle fatture

Le sanzioni applicabili dipendono anche dalla modalità di assolvimento dell’imposta.

 

A tal proposito, come da circolare n° 16/2015:

 

  • ove il bollo è assolto mediante contrassegno (quello che mettiamo sulle fatture cartacee),  “1.Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta ovvero dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta” (articolo 25, comma 1, del Dpr n. 642/1972)
  • con modalità diverse dal contrassegno, “1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo” (articolo 13 del Dlgs n. 471/1997).

 

La sanzione, ex art.

13 D.Lgs 471/1997,  è ridotta ad 1/3 se il contribuente effettua il versamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate.

La riduzione ad 1/3: le sanzioni a cui applicare la riduzione 

La riduzione ad 1/3 si applica alla sanzione del:

 

  • 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • all’1% (ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo), se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.

Le sanzioni ridotte: si al ravvedimento

Le sanzioni ridotte ad 1/3 appena individuate sono ravvedibili, ex art13 del D.Lgs 472/1997.

 

Attenzione,  la comunicazione con la quale il Fisco constata la violazione e comunica l’imposta, gli interessi e la sanzione da versare, inibisce il contribuente di avvalersi della facoltà di ravvedersi.

 

In sintesi sono queste le indicazioni fornite dal’Agenzia delle entrate con la consulenza giuridica n°14.