Nella regione autonoma del Friuli Venezia Giulia debutta l’ILIA (Imposta locale immobiliare). L’imposta voluta dalla regione stessa in sostituzione dell’IMU. Istituita con decorrenza 1° gennaio 2023, è regolamentata dalla legge regionale n. 17 del 2022.

Rispetto all’IMU non cambia un granché. Ha lo stesso presupposto. Quindi, anche l’ILIA è dovuta da chi possiede l’immobile nel Friuli, intendendo per tale il proprietario o il titolare di altri diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, ecc.).

Chi ha immobili (case, terreni, ecc.) ubicati nei territori di questa regione, dunque, entro il 16 giugno 2023 andrà alla cassa per pagare l’acconto ILIA 2023 (non l’acconto IMU 2023).

Lo stesso andrà alla cassa anche entro il 18 dicembre 2023 (il 16 è sabato) per versare il saldo ILIA 2023.

ILIA e abitazione principale

Come c’è esenzione IMU abitazione principale, c’è esenzione ILIA abitazione principale. Quindi, l’imposta non si paga se la casa in cui si ha dimora e residenza è di categoria catastale NON di lusso.

L’ILIA sull’abitazione principale, invece, si paga nel caso in cui tale abitazione appartiene a categoria catastale di lusso, ossia A/1, A/8 e A/9. In tali casi è prevista un’aliquota di calcolo dello 0,5% (con possibilità per i comuni di portarla al massimo allo 0,6% o di diminuirla fino a 0). Prevista anche la detrazione di 200 euro.

Come per l’IMU; anche per l’ILIA sono previste ipotesi di “assimilazione ad abitazione principale”. Questo significa poter godere dell’esenzione ILIA o dell’agevolazione (aliquota bassa e detrazione), anche se NON sussiste dimora e residenza in quella casa.

ILIA, tutte le assimilazioni ad abitazione principale

In dettaglio si considerano assimilati all’abitazione principale, e quindi, ai fini ILIA valgono le stesse regole previste per l’immobile definito tale:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
  • casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice
  • il solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si tratta esattamente delle medesime assimilazioni previste anche ai fini IMU.

Esempio

La casa di proprietà di Andrea è assegnata all’ex coniuge Giovanna in cui quest’ultima continua a vivere con i figli nati dal matrimonio. Come visto la casa assegnata all’ex coniuge è assimilata ad abitazione principale. Quindi, non è soggetta ad ILIA se di categoria catastale non di lusso oppure è soggetta ad ILIA, con aliquota bassa e detrazione di 200 euro, se di categoria catastale di lusso.

Riassumendo…

  • l’ILIA, dal 1° gennaio 2023, sostituisce l’IMU nel Friuli Venezia Giulia
  • è stata istituita con la legge regionale n. 17 del 2022
  • si paga in acconto e saldo
  • c’è esenzione ILIA per abitazione principale NON di lusso
  • non c’è esenzione ILIA per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (c.d. categorie di lusso)
  • sono previsti casi di assimilazione ad abitazione principale (art. 4 legge regionale n. 17 del 2022).