Per avere l’esenzione IMU abitazione principale si richiede contestualmente di avere in quella casa dimora abituale e residenza. Inoltre deve trattarsi di una casa appartenente a categoria catastale non di lusso. Quindi, diversa da A/1, A/8 e A/9.

Se poi l’abitazione principale è di lusso, l’IMU si paga. Ma in questo caso, comunque, il legislatore prevede un’aliquota agevolata ed una detrazione di 200 euro.

Ci sono, tuttavia, dei casi in cui una casa si considera abitazione principale, e quindi può godere dell’esenzione IMU o dell’agevolazione (aliquota bassa e detrazione), anche se non sussiste dimora e residenza.

Si tratta dei casi di “assimilazione ad abitazione principale”.

Tutte le assimilazioni ad abitazione principale per l’IMU 2023

In dettaglio si considerano assimilati all’abitazione principale, e quindi, ai fini IMU valgono le stesse regole previste per l’immobile definito tale, i fabbricati indicati al comma 741 lett. c) legge di bilancio 2020, vale a dire:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
  • casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice
  • il solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  • solo se previsto dalla delibera comunale, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata).

Esempio

La casa di proprietà di Giovanni è assegnata all’ex coniuge Francesca in cui quest’ultima continua a vivere con i figli nati dal matrimonio.

Come visto la casa assegnata all’ex coniuge è assimilata ad abitazione principale. Quindi, non è soggetta ad IMU se di categoria catastale non di lusso o è soggetta ad IMU, con aliquota bassa e detrazione di 200 euro, se di categoria catastale di lusso.

Come comportarsi per le pertinenze

Ricordiamo che l’esenzione o agevolazione IMU abitazione principale (e relative assimilazioni) si applicano anche alle pertinenze di tale casa, intendendosi per tali esclusivamente quelle appartenenti alle categorie catastali C2, C/6 e C/7 e nel limite massimo di tre ciascuna appartenente alla citata categoria.

Esempio

Immobile adibito ad abitazione principale cui sono legate tre pertinenze, di cui due di categoria C/7 ed una di categoria C/6. In questa ipotesi, ai fini IMU, possono considerarsi pertinenze dell’abitazione principale il C/6 ed uno solo dei due C/7, mentre l’altro C/7 deve essere trattato con una seconda casa (la scelta è lasciata alla discrezionalità del contribuente). Laddove, invece, le tre pertinenze fossero rispettivamente un C/2, un C/6 ed un C/7, ai fini IMU possono considerarsi tutte come pertinenze dell’abitazione principale.