Ci siamo, debutta l’ILIA (Imposta locale immobiliare). Un tributo che, dal 1° gennaio 2023, sostituisce l’IMU, ma non in tutte le parti d’Italia. E’ il Friuli Venezia Giulia, ad averla adottata, con apposita legge regionale n. 17 del 2022.

Un tributo che colpisce, come l’IMU, i possessori di immobili nei comuni della regione friulana. L’ILIA, quindi, mantiene lo stesso presupposto dell’IMU. Ne ricalca sostanzialmente la disciplina. Per questo primo anno, si versa in acconto e saldo. L’acconto, in scadenza il 16 giugno 2023, è pari al 50% di quanto pagato di IMU per il 2022.

Mentre, il saldo (18 dicembre 2023, perché il 16 è sabato) sarà calcolato con le aliquote stabilite dalla menzionata legge regionale, salvo che il comune ne abbia deliberato diverse.

ILIA, cambia solo il nome

Come detto, la nuova ILIA ha una disciplina normativa quasi identica all’IMU. Dunque, così come c’è esenzione IMU abitazione principale, è prevista la stessa esenzione anche i fini ILIA.

Stabiliti, ad esempio, anche gli stessi casi di sconti IMU al 50%. Quindi, anche per l’ILIA, la base imponibile è ridotta alla metà per:

  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
  • immobili di interesse storico o artistico;
  • fabbricati concessi in comodato gratuito tra genitori e figli;
  • ecc.

I chiarimenti su questa nuova imposta sono stati diramati con la Circolare n. 1 del 2023, emessa dalla stessa regione Friuli.

Come si versa, i codici tributo

Il pagamento dell’ILIA, come l’IMU, prevede come modalità ordinaria il Modello F24. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 5900 – abitazione principale e pertinenze;
  • 5901 –  fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata;
  • 5903 – fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 5904 – terreni;
  • 5905 – aree fabbricabili;
  • 5906 – fabbricati classificati nel gruppo catastale D e STRUMENTALI all’attività;
  • 5907 – fabbricati classificati nel gruppo catastale D e NON STRUMENTALI all’attività economica;
  • 5908 – fabbricati strumentali all’attività economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D;
  • 5909 – altri immobili;
  • 5910 – interessi da attività di accertamento;
  • 5911 – sanzioni da attività di accertamento.

Nuova ILIA, entro il 16 giugno 2023 l’F24 per l’acconto

I codici tributo appena elencati sono quelli stabiliti con la Risoluzione Agenzia Entrate n. 10/E del 24 febbraio 2023, dove sono riportate anche le istruzioni di compilazione.

Si compila la sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, del Modello F24. Quindi poi:

  • barrare la casella “acconto” o “saldo” a seconda di ciò che si sta pagando
  • indicare il codice catastale del comune:
  • riportare il numeri di immobili
  • indicare il codice tributo tra quelli di cui sopra
  • riportare l’anno d’imposta di riferimento (quindi, ad esempio 2023 per l’ILIA riferita all’anno d’imposta 2023)
  • l’eventuale detrazione per l’abitazione principale
  • indicare l’importo a debito da versare.

Se trattasi di ravvedimento operoso, barrare altresì la relativa casella. Anche per l’ILIA, come per il ravvedimento IMU, non ci sono codici tributo specifici per sanzione ed interessi. Questi sono indicati con lo stesso codice dell’imposta omessa.