Quando si parla di omessa dichiarazione dei redditi non si fa mai riferimento ad omesso Modello 730 ma ad omesso Modello Redditi, ciò in quanto chi, pur trovandosi nella posizione di poter denunciare al fisco i propri redditi con il primo dei due modelli dichiarativi, nel caso in cui non dovesse rispettare i termini di presentazione potrà sempre ovviare presentando il secondo.

In altri termini, considerando che il termine di presentazione del Modello 730/2020 è il 30 settembre prossimo e quello di presentazione del Modello Redditi PF/2020 scade il 30 novembre, nel caso in cui il contribuente salti la scadenza del 30/09, potrà sempre presentare la denuncia reddituale entro il 30/11 tramite Modello Redditi prima che il fisco consideri omessa la dichiarazione.

Ma andiamo con ordine.

Chi più presentare il Modello 730

In primis il contribuente è chiamato a verificare se è obbligato o meno a presentare la dichiarazione dei redditi oppure, anche se non obbligato gli convenga, comunque, farlo perché a credito d’imposta. Dopo aver fatto questa verifica è necessario comprendere se si trovi nella posizione tale da poter utilizzare il Modello 730 oppure sia obbligato all’utilizzo del Modello Redditi.

A tal proposito vogliamo ricordare che possono presentare la dichiarazione dei redditi tramite il Modello 730/2020 (precompilato o ordinario), i contribuenti che nel 2020 sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno (questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo; a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio);
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato (questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2019 al mese di giugno dell’anno 2020);
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770), Irap e Iva.

I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio (il vantaggio del 730 quando si ha sostituto d’imposta è che la trattenuta del debito d’imposta o il rimborso del credito avvengono direttamente in busta paga o cedolino pensione).

Per via dell’epidemia Covid-19 è stata, inoltre, ammessa la possibilità di presentare il Modello 730/2020 nella formula “senza sostituto d’imposta” anche laddove in realtà il sostituto esiste.

Si ricorda altresì, che nel caso si presenti il modello nella formula “senza sostituto”, l’eventuale debito d’imposta andrà versato con Modello F24 negli ordinari termini di scadenza, ossia:

  • 30 giugno 2020 (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%) per il saldo 2019 e I° acconto 2020
  • 30 novembre 2020 per il II° o unico acconto 2020.

Se, invece, dovesse risultare un credito d’imposta, questi potrà essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione per il versamento di altri tributi.

Per l’omessa dichiarazione si fa riferimento al Modello Redditi

Occorre, tuttavia, considerare che nulla toglie, al contribuente che si trovi nella posizione di poter presentare il Modello 730, decidere di ricorrere al Modello Redditi PF/2020.

Conseguenza di quanto appena affermato, dunque, è che anche se questi lasci trascorrere il prossimo 30 settembre senza inviare il Modello 730, potrà, prima che si configuri omessa dichiarazione, adempiere al proprio obbligo dichiarativo entro il 30 novembre inviando il Modello Redditi PF/2020. Solo nell’ipotesi in cui lasci passare anche tale termine scatteranno eventuali sanzioni.

In realtà seppure questi presentasse la dichiarazione entro i 90 giorni successivi al 30 novembre si parlerà di dichiarazione “tardiva” mentre solo decorsi i 90 giorni dal 30/11, si configurerà omessa dichiarazione. A tal proposito, al fine di conoscere il sistema sanzionatorio si invita a leggere l’articolo dedicato al seguente link (anche se riferito all’omesso Modello Redditi PF/2019).

Si rammenta, infine, che in caso di presentazione di Modello Redditi, va considerato che per il versamento del debito d’imposta che ne scaturisce o a fronte del credito valgono le regole sopra illustrate per Modello 730 senza sostituto.