C’è ancora tempo (fino al 30 novembre 2020) per l’invio del Modello Redditi/2019 (anno d’imposta 2018) omesso lo scorso anno per vedersi irrogare una sanzione amministrativa “dimezzata” rispetto a quella piena prevista per la suddetta violazione. Ma andiamo con ordine.

Il termine ultimo per la presentazione del Modello Redditi/2019 lo scorso anno era fissato al 30 novembre 2019 che però slittava al 2 dicembre poiché il 30/11 cadeva di sabato.

Chi aveva saltato la citata scadenza, poteva, prima che si configurasse la violazione di “omessa dichiarazione” provvedere all’invio entro i 90 giorni successivi, ossia entro il 2 marzo 2020 (il 29 febbraio era sabato), configurandosi in questo caso la c.

d. “dichiarazione tardiva”.

Presentare un “Modello Redditi tardivo”, significa, dunque non averlo inviato entro il termine ordinario di scadenza ma entro i 90 giugni successivi. In tale ipotesi scatta una sanzione di 25 euro (1/10 di 250 euro) per regolarizzare la “tardività” cui aggiungere poi l’eventuale versamento dell’imposta che ne scaturisce (imposta che è, comunque, ravvedibile).

Sanzioni per l’omessa dichiarazione dei redditi

Trascorsi i 90 giorni senza che il contribuente abbia comunque inviato la dichiarazione, viene, invece, a configurarsi “omessa” dichiarazione e scatteranno le sanzioni piene previste all’art. 1 dal comma 1 D. Lgs. n. 471/1997, ai sensi del quale:

  • si applica la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000;
  • se, tuttavia, la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, la sanzione amministrativa andrà dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500.

Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

Perché inviare l’omesso Modello Redditi/2019 entro il 30 novembre 2020?

Dunque, premesso che una volta configuratasi omissione dichiarativa la sanzione di cui sopra non è revvedibile (si dovrà attendere solo che questa venga irrogata dall’Agenzia delle Entrate), sulla base di quanto previsto dal punto 2) di cui sopra, ne consegue che al contribuente che non ha inviato il Modello Redditi/2019 entro il 2 dicembre dello scorso anno e non lo ha fatto nemmeno entro il 2 marzo 2020, converrà, in ogni caso, inviarlo ora entro il prossimo 30 novembre di quest’anno  (termine ordinario di invio del Modello Redditi/2020) cosicché l’Amministrazione finanziaria gli contesterà una sanzione dimezzata (dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500) rispetto a quella che gli verrebbe irrogata inviando il modello oltre la predetta data (dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000)

Ad ogni modo, in caso di omissione della dichiarazione resta ferma la possibilità di ravvedere l’eventuale imposta non versata che ne scaturisce.