Buongiorno, 
ho appena presentato il 730 tramite sito dell’Agenzia delle Entrate, ho però dovuto effettuare alcune modifiche alla precompilata: ho inserito nella sezione residenza anagrafica il mio nuovo indirizzo, poiché è variato durante il 2018, barrando la casella “dichiarazione presentata per la prima volta”, ho inserito il nuovo sostituto d’imposta perché ho da poco cambiato lavoro e infine ho compilato il rigo E71 per la detrazione canone di locazione per i giovani con meno di 30 anni. La domanda è questa, siccome mi interesso a queste cose ma non ho reali competenze in merito, se per caso nella compilazione avessi commesso errori, quando mi verrà comunicato? Verrò contattata in merito? Dovrò pagare una multa? 
Grazie per il chiarimento e buon lavoro

Modifiche al 730 Precompilato: quali sono i controlli

Salve, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli sui dichiarativi fiscali per verificare la correttezza dei dati inseriti e dei pagamenti eventualmente effettuati.


Nel suo caso, trattandosi di un 730, sono due le tipologie di controlli a cui la sua dichiarazione potrà essere sottoposta più una terza che non credo la riguardi:
1. Controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36bis del DPR 600/73: posto in essere in modo automatico su tutte le dichiarazioni presenti nel database dell’Agenzia delle Entrate, mira ad effettuare un confronto tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto in possesso dell’Amministrazione Finanziaria che potrà provvedere a correggere errori materiali e di calcolo, errori nel riporto di eccedenze, crediti ed utilizzi dei precedenti anni, ridurre le detrazioni e le deduzioni indicate erroneamente, controllare la tempestività e la correttezza dei versamenti d’imposta.
2. Controllo formale o documentale ai sensi dell’art. 36ter del DPR 600/73: a cui vengono sottoposti solo alcuni contribuenti che, secondo determinati parametri, presentano indici di maggior rischio di evasione. Con questo controllo, da un confronto tra quanto indicato dal contribuente nel modello dichiarativo e quanto dedotto dall’ufficio nei propri database, l’Agenzia richiede copia della documentazione attestante gli importi iscritti in dichiarazione procedendo ad emettere, in caso di discordanza, non correttezza o incongruenza, una rettifica sul valore delle ritenute, delle detrazioni e delle deduzioni, recapitando al contribuente un secondo atto in cui vengono richieste le maggiori imposte.

Per un quadro completo della documentazione necessaria ed utile a comprovare e rendere fiscalmente rilevanti le spese sostenute, consiglio di visionare la Circola n. 13/E del 2019.
3. Una terza tipologia di controllo riguarda la liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata (come ad esempio il TFR o gli stipendi arretrati).
Le tempistiche per poter effettuare controlli da parte dell’Ufficio
Ovviamente l’Agenzia delle Entrate deve rispettare tempistiche definite ex lege per poter emettere controlli automatizzati e formali, vediamoli nel dettaglio:
1. In caso di controlli automatizzati ex art. 36bis del DPR 600/73, l’Ufficio deve provvedere, ai sensi del primo comma del citato articolo, al controllo entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo;
2. Per i controlli formali ex art. 36ter del DPR 600/73, le tempistiche sono più lunghe in quanto l’Ufficio può procedere a richiedere la documentazione al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Correzioni 730 Precompilato: quali sanzioni

A seguito di un controllo automatizzato l’Ufficio accertatore emetterà e notificherà al contribuente un c.d. “avviso bonario” con la richiesta delle maggiori imposte aumentate di interessi e sanzioni. In tal caso le sanzioni saranno pari ad 1/3 della misura ordinaria del 30% e pertanto pari al 10%. Il contribuente dovrà provvedere al pagamento, in un’unica soluzione o rateale, entro il termine di 30 giorni che, trascorsi infruttuosi, legittimeranno l’Ufficio all’iscrizione a ruolo delle somme intimate con sanzione piena. Sarà pertanto in seguito l’Agenzia Entrate Riscossione a recapitare al contribuente la cartella di pagamento.

Nel caso in cui il contribuente non fosse d’accordo con quanto richiesto dall’Ufficio, può attivarsi per chiedere la rettifica dell’atto recandosi in Ufficio, per il tramite del call center o con il canale telematico CIVIS.

Nel controllo formale, invece, la verifica prevede una prima fase in cui l’Ufficio accertatore presenta richiesta al contribuente di alcuni documenti comprovanti importi inseriti nella dichiarazione. Il classico caso riguarda la richiesta delle spese sanitarie o di ristrutturazione. Nei successivi trenta giorni il contribuente dovrà provvedere ad inviare all’Ufficio la documentazione richiesta. Nel caso di mancato inviato o di riscontrate anomalie, l’Agenzia emetterà un atto con la rettifica degli importi dichiarati e la richiesta della maggiore imposte correlate da interessi e sanzioni. Nel caso in esame le sanzioni saranno pari ai 2/3 di quella ordinaria del 30%. Il contribuente avrà trenta giorni per provvedere al pagamento o per contestare quanto richiesto recandosi presso l’Ufficio provinciale che ha emesso l’atto. Anche in questo caso trascorsi infruttuosi i trenta giorni dalla ricezione dell’atto, l’Agenzia delle Entrate provvederà all’iscrizione a ruolo delle somme con sanzioni aumentate alla misura piena.
Ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 159/2015, è concessa al contribuente la possibilità di effettuare il pagamento della prima o unica rata con un ritardo non maggiore ai sette giorni.
Si ricorda che al pagamento tardivo è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso.

Risposta al quesito sul 730 Precompilato: conclusioni

Nel quesito da Lei prospettato, pertanto, non avrà nulla di cui temere nel caso di correttezza dei dati indicati.
Se l’Ufficio dovesse riscontrare, al contrario, delle anomalie provvederà, nei tempi e nei modi su descritti, ad inviarle una richiesta di pagamento commisurandole delle sanzioni ridotte.

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