La crisi economica legata a quella sanitaria dell’emergenza Covid-19, ha portato con sé una conseguenza di cui poco si sente parlare, ossia la difficoltà, per chi obbligato (dietro provvedimento giudiziale) a versare periodicamente l’assegno all’ex coniuge per sé e per il mantenimento dei figli.

La chiusura delle numerose attività per via dei provvedimenti restrittivi del Governo, la cassa integrazione, la perdita di lavoro, infatti hanno avuto (ed hanno ancora) ripercussioni sulle disponibilità economiche di imprese, famiglie e lavoratori.

Non pagare l’assegno all’ex coniuge senza un giustificato motivo ed in assenza di un accordo, non è una cosa irrilevante, poiché comporterebbe la violazione dell’obbligo dell’assistenza familiare e la conseguente applicazione dell’art. 570 del codice penale, ai sensi de quale “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

  • malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
  • fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Le strade percorribili

Il successivo art. 570-bis prevede altresì che le pene previste dall’art. 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Cosa si può fare per evitare di ricadere nelle menzionate sanzioni?

Il legislatore, comunque, ammette, laddove sopraggiungano, in qualsiasi momento, “fatti nuovi sopravvenuti” tra cui rientrano anche le difficoltà economiche della parte tenuta al versamento dell’assegno, di chiedere la riduzione o la sospensione dell’assegno medesimo.

La richiesta va fatta tramite procedura innanzi al giudice laddove manca l’accordo con l’ex coniuge. Il giudice, valutate le circostanze, decide, quindi, se accordare o meno la richiesta.

Nel caso in cui, invece, c’è l’accordo con l’ex coniuge, il tutto può avvenire tramite il procedimento di negoziazione assistita introdotta dal decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162). Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia.