Comincia il countdown per i contribuenti in regime forfetario per la verifica del volume d’affari, al fine di non superare la soglia dei 65.000 euro.

Regime forfetario: resta la soglia dei guadagni

Il regime forfetario «È un regime fiscale agevolato, destinato agli operatori  economici di ridotte dimensioni.
La legge di bilancio 2019 ne ha ampliato l’ambito applicativo, innalzando la soglia limite dei ricavi/compensi ed eliminando gli ulteriori requisiti di accesso riguardanti
il costo del personale e quello dei beni strumentali».


Al reddito imponibile, calcolato ai sensi della legge n. 145/2018, si applica un’imposta sostitutiva pari al 15 % (5 % nei primi 5 anni d’attività)».

Sembrerebbe, ormai, definitivamente tramontata l’idea di un suo ampliamento anche per titolari di partita iva che, nel corso dell’anno, abbiano ottenuto fatturati superiori ai 65.000 euro.
Ricordiamo che il vecchio governo, soprattutto le file leghiste, avrebbero voluto allargare questo regime anche per i fatturati superiori a 65.000 euro. In particolare, si ipotizzava un secondo scaglione di fatturato, tra i 65.000 euro e i 100.000 euro, a cui sarebbe stata applicata un aliquota del 20%.

Scartata questa ipotesi, gli attuali contribuenti in regime di vantaggio si vedono costretti ad una corsa contro il tempo per verificare ed attenuare, per quanto possibile, gli incassi, entro la soglia prevista, in modo da non essere obbligati, l’anno prossimo, al passaggio al regime fiscale ordinario.

Uscita dal regime forfetario: da quale periodo di imposta scatta?

Fatto salvo imprevisti cambi di programma del nuovo governo, si verifica un uscita dal regime forfetario, se, sostanzialmente, il limite dei 65.000 euro di fatturato viene superato.
Attenzione: La legge di Bilancio 2019 145/2018 parla di ricavi “ragguagliati” all’anno, ciò significa che, in concreto, vi sia la possibilità di un esclusione da questo regime anche in ipotesi di fatturati inferiori al limite previsto. Si pensi, ad esempio, ai contribuenti che abbiano aperto partita iva l’1 luglio 2019.

Essi potranno incassare, fino al 31 dicembre 2019, un massimo di 32.500 euro, per mantenere il regime di vantaggio anche nell’anno successivo.

Ricordiamo, inoltre che, diversamente dal vecchio regime dei minimi, il superamento dei ricavi o dei compensi massimi su base annua, non causa l’immediata decadenza dello stesso, ma ciò avviene nel periodo d’imposta successivo.