Arrivano i primi provvedimenti riguardanti il fondo Salva-casa, regolato dal decreto fiscale numero 124 del 2019. Come noto, tale fondo introduce importanti novità a favore di quei debitori a cui è stata pignorata l’abitazione principale da parte della banca per morosità.

In pratica, il decreto prevede, per i mutui ipotecari sottoscritti per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, il blocco delle procedure stesse in casi particolari di difficoltà nei pagamenti delle rate. In altre parole, in casi eccezionali, la legge consente di rinegoziare il mutuo contratto con la banca prima di farsi portare via la casa.

Al tribunale di Bergamo si discute il primo caso

Al tribunale di Bergamo è arrivato il primo caso di richiesta di sospensione di procedura esecutiva (vendita all’asta dell’immobile) per rinegoziare il muto con la banca. Il giudice, esaminato il caso, ha emesso un decreto di comparizione delle parti, dopo di che deciderà nel merito sulla richiesta avanzata dal debitore di sospensione dei pagamenti delle rate di muto al fine di rinegoziare il piano di finanziamento con la banca e non vedersi portar via la casa principale. Come noto, in caso di sospensione del pagamento delle rate di mutuo, la banca creditrice ha il diritto di rientrare in possesso dell’immobile ipotecato e venderlo all’asta, facendo così venir meno il diritto di proprietà di chi ha contratto il mutuo per l’acquisto dello stesso. Il caso vuole, però, che il contraente ha perso il lavoro e non è più in grado di pagare le rate, ma allo stesso tempo non ha un’abitazione alternativa essendo questa la prima casa. Così, per bloccare la procedura esecutiva, si è rivolto al giudice, come previsto dalla nuova legge sul sovra indebitamento.

Possibilità di rinegoziare il mutuo in casi particolari

Il testo del decreto spiega testualmente come “al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore, e’ conferita al debitore consumatore, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, la possibilità di chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e con il beneficio dell’esdebitazione per il debito residuo“.

Come e quando bloccare l’azione esecutiva

Ma come e quando ricorrere per bloccare l’azione esecutiva? Innanzitutto è necessario che il debitore sia qualificato come consumatore (quindi sono escluse le società o aziende), poi occorre che sia pendente un procedimento di esecuzione immobiliare con pignoramento già notificato. Infine, l’azione di tutela del consumatore non deve essere stata richiesta in precedenza, cioè che sia la prima volta che si faccia ricorso. Per quanto attiene ai soldi, il debito contratto per l’acquisto della casa non deve superare la somma di 250.000 euro e che il rimborso non sia stato pianificato per oltre 30 anni di durata. Posto che detti requisiti siano rispettati, occorrerà presentare apposita istanza avanti al giudice civile, anche di concerto con la banca creditrice, affinché disponga la sospensione dell’azione esecutiva dando corso alla rinegoziazione del debito con l’apporto del fondo di garanzia per la prima casa. La garanzia potrà essere concessa nella misura del 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento, ma si ricorda che l’istanza che si andrà a depositare dovrà essere congiunta, ovvero presentata dal debitore unitamente al creditore, banca e mutuatario.