Il Fondo salva-casa accorre in aiuto dei debitori. Il decreto fiscale (n. 124) approvato a dicembre 2019 introduce importanti novità a favore di quei debitori a cui è stata pignorata l’abitazione principale da parte della banca per morosità.

In pratica, il decreto prevede, per i mutui ipotecari sottoscritti per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, il blocco delle procedure stesse in casi particolari di difficoltà nei pagamenti delle rate. In altre parole, in casi eccezionali, la legge consente di rinegoziare il mutuo contratto con la banca prima di farsi portare via la casa.

Possibilità di rinegoziare il mutuo in casi particolari

Il testo del decreto spiega testualmente come “al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore, e’ conferita al debitore consumatore, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, la possibilità di chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e con il beneficio dell’esdebitazione per il debito residuo“.

Come e quando bloccare l’azione esecutiva

Ma come e quando ricorrere per bloccare l’azione esecutiva? Innanzitutto è necessario che il debitore sia qualificato come consumatore (quindi sono escluse le società o aziende), poi occorre che sia pendente un procedimento di esecuzione immobiliare con pignoramento già notificato. Infine, l’azione di tutela del consumatore non deve essere stata richiesta in precedenza, cioè che sia la prima volta che si faccia ricorso.

Per quanto attiene ai soldi, il debito contratto per l’acquisto della casa non deve superare la somma di 250.000 euro e che il rimborso non sia stato pianificato per oltre 30 anni di durata. Posto che detti requisiti siano rispettati, occorrerà presentare apposita istanza avanti al giudice civile, anche di concerto con la banca creditrice, affinché disponga la sospensione dell’azione esecutiva dando corso alla rinegoziazione del debito con l’apporto del fondo di garanzia per la prima casa. La garanzia potrà essere concessa nella misura del 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento, ma si ricorda che l’istanza che si andrà a depositare dovrà essere congiunta, ovvero presentata dal debitore unitamente al creditore, banca e mutuatario.

L’aiuto dei parenti

Altra particolarità introdotta dal decreto fiscale 2019 è l’aiuto dei parenti. “Se il debitore non riesce a ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo – dice l’art. 41 bis del DL 124/2019 – lo stesso può essere accordato a un suo parente o affine fino al terzo grado, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 6. Se il finanziamento e’ stato concesso al parente o affine fino al terzo grado, il giudice emette decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586 del codice di procedura civile in suo favore“. Pertanto se il debitore può richiedere anche l’aiuto economico dei parenti per bloccare l’azione esecutiva sulla prima casa.