Con la sentenza 306/2021, la Commissione Tributaria provinciale di Frosinone ha annullato un atto impositivo. Ha stabilito che, quando il Fisco non deposita i documenti, l’accertamento è nullo.

In altre parole, il mancato deposito da parte dell’Agenzia delle Entrate del processo verbale di constatazione e dei documenti legati all’avviso di accertamento, impedisce al giudice di esprimersi sulla fondatezza o meno dei recuperi. Pertanto, rende nullo l’accertamento del Fisco.

Lo stesso discorso vale nel caso in cui il mancato deposito dipenda dal fatto che i file siano scartati dal sistema Sigit a causa del certificato di firma digitale scaduto.

Quando il Fisco non deposita i documenti l’accertamento è nullo: il fatto

L’Agenzia delle Entrate contestava il fatto che un’associazione sportiva dilettantistica fosse in realtà un ente commerciale.

Mancava l’iscrizione al CONI ed un principio associativo per gestire l’ente, erano presenti flussi di denaro in entrata/uscita sui conti correnti dei soggetti coinvolti, un dipendente non risultava regolarmente assunto.

L’AdE disapplicava il regime fiscale agevolativo previsto dalla Legge 398/91 e chiedeva, perciò, il recupero delle imposte dirette e dell’Iva.

L’Asd ha fatto ricorso in Commissione Tributaria negando la natura imprenditoriale dell’organizzazione e contestando il fatto che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate non aveva allegato il processo verbale di constatazione ed altri documenti necessari all’atto di accertamento anche in sede giudiziale.

La sentenza

La CTP di Frosinone, con la sentenza 306/2021, ha ritenuto insufficiente il semplice richiamo agli atti ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova.

L’Agenzia delle Entrate non può esimersi dal produrre gli atti in giudizio per provare i fatti su cui si basa l’accertamento. Ha l’onere della prova anche in caso di accertamento induttivo. Gli elementi devono essere provati, i documenti devono essere allegati per una valida e corretta motivazione nel rispetto del diritto di difesa del contribuente.

La mancanza dei documenti impedisce al giudice di esprimersi sulla fondatezza o meno dei recuperi. Il Collegio deve essere messo nelle condizioni di avere una cognizione diretta delle circostanze menzionate nell’atto, non de relato, con semplici richiami.

Il processo verbale non è stato depositato in giudizio da nessuna delle parti e neanche i relativi allegati. Nel sistema informatico della giustizia tributaria i documenti non risultavano disponibili. Non solo: il deposito del processo verbale risultava non accettato per “certificato di firma scaduto“. In sintesi, i presupposti dell’accertamento non sono stati dimostrati ed il Fisco è stato condannato.