La disciplina che regola la fruizione delle ferie, obbliga i datori di lavoro a monitorare attentamente la loro situazione. Le ferie non godute nel 2014 dovranno essere godute entro giugno 2016. In caso di inosservanza di tale disciplina ci sono pesanti sanzioni.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile

Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore sancito già nella nostra Costituzione dall’articolo 36, ribadito dall’articolo 2109 del Codice Civile e regolato dl D.Lgs n.66/2003 e D. Lgs 213/2004.

Ogni lavoratore ha diritto a un periodo di ferie pari ad almeno 4 settimane.

Il datore di lavoro deve attenersi alla disciplina che regola la loro fruizione da parte del lavoratore.

 Sul datore di lavoro grava l’onere di:

  • concedere e far godere almeno due settimane di ferie entro l’anno solare di maturazione, anche consecutivamente qualora il lavoratore ne faccia espressamente richiesta;
  • concedere e far godere nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione le restanti due settimane di ferie.

Quindi, entro il prossimo 30 giugno i datori di lavoro dovranno verificare se i loro lavoratori hanno goduto tutte le ferie maturate nell’anno 2014.

Alcuni contratti permettono di prolungare il termine di fruizione

 Ad alcuni contratti collettivi nazionale del lavoro è data facoltà di prolungare o rinviare il termine di fruizione il godimento delle ferie, sempre rispettando l’art. 36 della Costituzione. Il termine legale di fruizione si sospende qualora si verifichi una causa di sospensione del rapporto (es. in caso di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o malattia di lunga durata).

Quando è possibile retribuire le ferie non godute?

Le ferie si possono pagare esclusivamente per i periodi maturanti prima del 29 aprile 2003, oltre che per le eventuali ore di ferie stabilite dai CCNL in aggiunta a quelle legali, mentre non è più ammessa per le quattro settimane, che il lavoratore deve necessariamente godere.

Fanno eccezione solo i contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno, per i quali è ammessa la corresponsione del corrispettivo per le ferie non godute anche mensilmente.


Inoltre, possono essere pagate alla risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causale della cessazione.

Cessione delle ferie ai colleghi

Dallo scorso 24 settembre è stata introdotta la possibilità per i lavoratori di cedere riposi e ferie, a titolo gratuito, ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, che svolgono mansioni di pari livello e categoria e si trovino nella condizione di dover assistere figli minori affetti da malattie che necessitino di cure costanti. La misura, ha delegato i contratti collettivi per la definizione delle modalità e delle condizioni. Possono essere ceduti sono quelle che eccedono i limiti minimi imposti dalla legge a tutela della salute psicofisica del lavoratore.

Sanzioni pesanti per il datore di lavoro che non rispetta le regole

La mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti dalla norma, espone il datore di lavoro ad una sanzione che va:

  • da € 100 a € 600 per ciascun lavoratore cui è riferita la violazione;
  •  se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata per almeno due anni, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro;
  • se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata per almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro.

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