Convertito in legge, ieri 14 dicembre 2021, il collegato fiscale alla manovra di bilancio 2022, diviene ufficiale, anche il prossimo anno, il divieto di fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Andiamo con ordine.

Divieto di fattura elettronica prestazioni sanitarie

In Italia, l’obbligo per le partite IVA di emettere fattura elettronica (e non cartacea) vige dal 1° gennaio 2019 (con alcune eccezioni).

A questo proposito, in virtù del parere del Garante Privacy, il legislatore ha stabilito il divieto per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, di certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture elettroniche che transito attraverso lo SdI (sistema di interscambio).

Il divieto è stato più volte oggetto di proroga fino al 2021. Ora, il decreto-legge n. 146 del 2021, convertito in legge, lo proroga ulteriormente di un altro anno.

Soggetti interessati dal divieto

I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e, quindi, interessati dalla divieto in commento, ricordiamo, sono:

  • le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere
  • gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
  • i policlinici universitari
  • le farmacie, pubbliche e private
  • i presidi di specialistica ambulatoriale
  • le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa
  • gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari
  • gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei veterinari
  • esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci
  • strutture sanitarie militari
  • nonché iscritti a vari albi della professione sanitaria ed elenchi speciali).

Pertanto, per i menzionati soggetti, è previsto obbligo, anche per il 2022, di continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo – ovvero in formato elettronico senza utilizzare lo SdI.

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