Amara sorpresa per i revisori legali nella conversione in legge del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2022 (decreto-legge n. 146 del 2021).

Soppressa, infatti, la norma che li inseriva nella platea degli intermediari che i contribuenti possono incaricare per l’invio della propria dichiarazione dei redditi e altre dichiarazioni fiscali (IVA, IRAP, ecc.).

Revisori legali fuori dai giochi

Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2022, nel testo come licenziato dal governo, faceva rientrare i revisori legali tra i soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali e, quindi, anche all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni trasmesse.

Ora nella conversione in legge del citato decreto (avvenuta ieri 14 dicembre 2021) questa disposizione risulta soppressa. Quindi, i revisori legali non possono considerarsi tra coloro ammessi all’invio delle dichiarazioni dei contribuenti ed al rilascio del visto.

Intermediari abilitati alla dichiarazione redditi dei contribuenti: elenco aggiornato

Dopo la novità, dunque, restano, oggi come oggi, abilitati ai citati adempimenti, solo i seguenti soggetti:

  • iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro; negli albi degli avvocati, iscritti nel registro dei revisori contabili; iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
  • associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;
  • associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  • Caf – dipendenti e Caf-imprese;
  • notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
  • coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
  • iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
  • Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
  • Società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro.

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