In questo articolo vediamo se e quando i fabbricati c.d. “rurali” devono essere dichiarati ai fini ISEE nel patrimonio immobiliare o mobiliare della DSU (dichiarazione sostitutiva unica).

Nel dettaglio ai fini ISEE la definizione di patrimonio immobiliare e mobiliare è quella contenuta rispettivamente al comma 2 e comma 4 dell’art. 5 del DPCM n. 159 del 2013 (regolamento ISEE).

Cosa prevede il regolamento ISEE per i fabbricati rurali

Con riferimento al patrimonio immobiliare il citato comma 2 dell’art. 5, prevede che Il patrimonio immobiliare

“è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d’impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica), indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno”.

I fabbricati rurali sono costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile. Per cui presuppongono lo svolgimento di attività d’impresa.

Nel patrimonio immobiliare ISEE, invece, come visto rientrano i fabbricati intestati a persone fisiche “non esercenti attività d’impresa”. Ne consegue che quelli strumentali non vanno inclusi nel patrimonio immobiliare da riportare nella DSU.

Per contro essi concorrono, invece, al patrimonio mobiliare, visto che ai sensi della lett. h), comma 4 art. 5 del regolamento ISEE, concorre a formare il patrimonio mobiliare ai fini ISEE del dichiarante “il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata”.

Potrebbe anche interessarti: