Rientrano nel superbonus 110% di cui al decreto Rilancio anche gli interventi agevolabili effettuati sui fabbricati c.d. “rurali”. Lo si evince dalla bozza del decreto attuativo che sta circolando in questi giorni e che definisce anche i requisiti tecnici che i lavori devono rispettare per godere del beneficio. All’art. 4 del menzionato decreto, infatti, si legge, tra l’altro che, superbonus spetta alle “persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti..

La definizione per i fabbricati rurali “strumentali”

La legge italiana (comma 3 bis art. 9 decreto – legge n. 557 del 1993) riconosce, ai fini fiscali la caratteristica della “ruralità” alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare a quegli immobili destinati ad una o più delle seguenti attività:

  • alla protezione delle piante;
  • alla conservazione dei prodotti agricoli;
  • alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
  • all’allevamento e al ricovero degli animali;
  • all’agriturismo;
  • ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità’ alla normativa vigente in materia di collocamento;
  • alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
  • ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
  • alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei    prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi;
  • all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.

Fabbricati rurali “abitativi”: definizione e caratteristiche

Il legislatore, sempre ai fini fiscali, riconosce il carattere di “ruralità” anche agli immobili abitativi laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni (comma 3 art. 9 decreto-legge n. 557 del 1993):

  • il fabbricato deve essere utilizzato come abitazione:
    • dal soggetto proprietario o titolare di altro diritto reale (usufrutto, enfiteusi, ecc.) sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta (occorre rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese);
    • dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è legato (occorre rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese);
    • dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai due punti precedenti risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
    • da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
    • da uno dei soci o amministratori delle società agricole aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale (occorre rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese);
  • il terreno cui il fabbricato è legato deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario (qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno si trova in comune considerato “montano”, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati);
  • il volume d’affari derivante dalle attività agricole del soggetto che conduce il terreno deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza considerare i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura (se il terreno è situato in comune considerato montano il predetto volume di affari deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo);

Ad ogni modo non è riconosciuto carattere di ruralità in ogni caso, ai fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8 (di lusso).

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