Esonero contributivo per le lavoratrici madri che rientrano sul posto di lavoro dopo la fine del congedo di maternità. Comprese coloro che godono dell’estensione dell’indennità di maternità.  L’INPS con la circolare n° 102/2022 di ieri si è soffermata proprio sullo sconto contributivo,  chiarendo i vari aspetti operativi. Negli ultimi due anni, vuoi per la crisi legata alla pandemia, vuoi per l’intento del Governo di favorire l’occupazione non solo giovanile, il legislatore ha previsto diversi incentivi per le imprese che assumono o che migliorano le condizioni contrattuali dei propri dipendenti.

Vanno proprio in tal senso le agevolazioni per l’assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi  o lo sconto contributivo dello 0,80% previsto in favore dei lavoratori con un reddito entro una certa soglia.

Sempre in tale contesto si inserisce lo sconto contributivo per le lavoratrici madri che rientrano sul posto di lavoro dopo la fine del congedo di maternità.

Lo sgravio contributivo per le donne che rientrano al lavoro dopo la maternità

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022), ha previsto all’articolo 1, comma 137, che:

in via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Lo sgravio contributivo spetta solo sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Rimame comunque ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero contributivo in esame, che ha una durata complessiva di dodici mesi, decorrenti dalla data del suddetto rientro, si sostanzia in una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice madre.

I chiarimenti dell’INPS

Il primo chiarimento fornito dall’INPS riguarda i soggetti che possono sfruttare lo sconto sui contributi a loro carico.

In particolare, possono accedere allo sgravio contributivo, tutte le lavoratrici madri che sono:

  • dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo e
  • che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità.

Il rientro sul posto di lavoro, ai fini dello sconto sui contributi, deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

A ogni modo, l’esonero può essere riconosciuto anche alla lavoratrice madre che alla fine del congedo obbligatorio fruisca del periodo di astensione facoltativa. In tale caso, i dodici mesi coperti dall’esonero contributivo decorrono dalla data di rientro effettivo al lavoro.

I contratti agevolati con lo sgravio

Chiarimenti specifici hanno riguardato anche i contratti di lavoro rispetto ai quali può essere applicato lo sconto sui contributi.

Ebbene, l’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il settore agricolo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i contratti di:

  • part-time,
  • apprendistato (di qualsiasi tipologia),
  • lavoro domestico e
  • lavoro intermittente.

Lo sconto sui contributi spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione.