Nella giornata di ieri, l’INPS ha pubblicato la circolare n° 1/2022, la prima del nuovo anno, con la quale ha chiarito alcuni aspetti operativi legati alle novità introdotte dalla Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022. Il riferimento è all’estensione della tutela della maternità (indennità di maternità) e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e alla  stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.

L’estensione dell’indennità di maternità

L’estensione del periodo di spettanza dell’indennità di maternità è previsto nella Legge di bilancio 2022.

Nello specifico, l’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dispone che:

alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità”.

Nella circolare n°1/2022, l’INPS mette nero su bianco i beneficiari dell’estensione del periodo di spettanza dell’indennità di maternità.

La novità riguarda le seguenti categorie di lavoratrici:

  • lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cfr. l’articolo 64 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151);
  • lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS (cfr. il capo XI del D.lgs n. 151/2001);
  • libere professioniste di cui all’articolo 70 del D.lgs n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).

La disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, tuttavia la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata.

Se si verificano le  condizioni previste dalla normativa vigente (cfr. gli artt. 28, comma 1-ter, 66, comma 1-bis, e 70, comma 3-ter, del D.lgs n. 151/2001, e l’articolo 3 del D.M. 4.4.2002). Sempre nel rispetto del suddetto limite reddituale.

La verifica dei requisiti reddituali

Nella circolare in esame, L’INPS chiarisce che per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità, è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro:

Il riferimento temporale deve intendersi nel senso di anno civile precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, ossia il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il reddito è quello fiscalmente dichiarato.

La presentazione della domanda di estensione dell’indennità

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web, accedendo con SPID, CIE o CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Anche tramite i Patronati. Utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.