In molti si chiedono se l’indennità di maternità sia tassata o meno e se sia necessario indicarla in dichiarazione dei redditi. In questo approfondimento ti daremo alcune importanti indicazioni sia sulla corretta tassazione sia sugli obblighi dichiarativi.

L’indennità di maternità

L’articolo 68, comma 2, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 dispone che «Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n.

402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1».

Naturalmente l’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti. Sempre dal Testo Unico sulla maternità e paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

Detto ciò, ad inquadrare a livello fiscale l’indennità di maternità, è l’art.6 del DPR 917/96, TUIR,

i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Con circolare n.189 del 21 settembre 1999 è stato chiarito che rientrano tra tali proventi anche le indennità sostitutive del reddito di impresa, tra cui l’indennità per maternità.

“Si tratta di una somma che sostituisce il reddito d’impresa/professione, che a causa della maternita’ non e’ stato possibile conseguire”.

L’indennità di maternità in dichiarazione dei redditi

L’indennità di maternità deve essere indicata in dichiarazione dei redditi. In base alla ricostruzione fatta finora, l’indennità di maternità è tassata quale reddito sostitutivo di quello professionale/ d’impresa.

Da qui la sua indicazione nei quadri reddituali, RF, RG o LM per i contribuenti forfettari.

Soffermandoci su quest’ultimi:

  • i contribuenti in parola devono dichiarare l’indennità di maternità nel quadro LM, rigo LM22, colonna 3,  facendola confluire tra i componenti positivi di reddito;
  • l’indennità con concorre al limite di ricavi/compensi di 65.000 da rispettare ai fini dell’accesso/permanenza nel regime forfettario.

Si ricorda che, ai fini della richiesta dei vari contributi a fondo perduto erogati a imprese e professionisti causa Covid-19, con la circolare n° 5/2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’indennità di maternità non concorre nè al fatturato nè ai ricavi.