Un esonero contributivo pari a 6.000 euro annui per chi assume dipendenti provenienti da imprese in crisi. Questo quanto prevede l’ultima legge di bilancio in favore dei datori di lavoro privati. Si tratta di un’importante misura che da un lato vuole agevolare il lavoratore che ha perso il suo posto di lavoro e dall’altro aiutare le imprese ad allargare e migliorare il proprio organico, risparmiando sui contributi da versare allo Stato.

Non ci sono limiti per quanto riguarda l’età di chi viene assunto.

 Pochi giorni fa, l’INPS si è soffermata su tale agevolazione con la circolare n° 99.

I chiarimenti forniti spaziano dai requisiti dei datori di lavoro che possono accedere al beneficio, fino alle tipologie dei rapporti di lavoro incentivati. Sono illustrati, inoltre, i rapporti con altri incentivi e le istruzioni per l’esposizione dei dati in Uniemens.

L’esonero contributivo per chi assume lavoratori da imprese in crisi

Il comma 119 della Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, ha previsto che l’esonero contributivo previsto in favore dell’occupazione giovanile under  36 possa essere riconosciuto anche in favore di chi assume con contratto di lavoro a tempo indeterminato:

  • lavoratori licenziati per riduzione di personale da imprese in crisi nei sei mesi precedenti o
  • impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle stesse imprese.

In particolare si deve trattare di lavoratori proveniente da imprese la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Sono agevolate le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Al contrario di quanto previsto per lo sgravio under 36, l’esonero in esame, spetta indipendentemente dall’età del lavoratore che viene assunto.

A quanto ammonta lo sgravio contributivo?

L’esonero contributivo ossia lo sgravio è pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Lo sgravio vale per 36 mesi, a partire dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore. L’importo annuo riconosciuto a titolo di sgravio è pari a 6.000 euro annui.

Nella circolare in esame, viene specificato che:

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

A ogni modo, non possono essere oggetto di assunzione agevolata i contratti di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulati a tempo indeterminato.

Inoltre, l’esonero non riguarda: i premi e i contributi dovuti all’INAIL; il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”; il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato o, comunque, destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, ecc.