Quando si parla di eredità c’è la possibilità di accettarla, rifiutarla o accettarla con beneficio di inventario.

Abbiamo parlato diffusamente di quello che comporta il rifiutare l’eredità in un precedente articolo, Rinuncia all’eredità: quando si può fare e in che modo?, mentre in questo ci soffermeremo sull’accettazione dell’eredità con il beneficio di inventario, una pratica che consente di distinguere il patrimonio dell’erede da quello del defunto.

Con l’accettazione dell’eredità, infatti, l’erede confonde il proprio patrimonio personale con quello che eredita facendo in modo che i due patrimoni si fondano in uno unico.

Questo non sempre è conveniente, soprattutto quando i debiti del de cuius superano i crediti.

Accettazione con beneficio di inventario: quando è obbligatoria

Non sempre l’accettazione di un’eredità con beneficio di inventario è facoltativa. In alcuni casi, infatti, diviene obbligatoria. Devono accettare obbligatoriamente un’eredità con beneficio di inventario:

  •      i minori o gli interdetti (art. 471 c.c.);
  •      i minori emancipati o gli inabilitati (art. 472 c.c.)
  •        le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e gli enti non riconosciuti, escluse, però, le società commerciali (art. 473 c.c.).

Beneficio di inventario: quale effetti?

L’effetto principale dell’eredità beneficiata p quello di tener distinto il patrimonio personale dell’erede da quello del defunto. Con il beneficio di inventario si mantengono tutti i diritti e tutti gli obblighi verso l’eredità, ma l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditati oltre il valore dei beni a lui pervenuti, in tal modo l’erede eviterà di dover intaccare il proprio patrimonio personale per estinguere i debiti del de cuius.

L’erede deve dichiarare al cancelliere la volontà di accettare l’eredità con beneficio di inventario e il cancelliere è tenuto a redigere il verbale. Dopo la dichiarazione l’erede dovrà presentare anche un’istanza per la redazione dell’inventario, necessario a determinare la consistenza dell’eredità stessa.

Beneficio di inventario: tempi

L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario prevede che la dichiarazione sia fatta entro 3 mesi dalla morte del de cuius se l’erede è in possesso di beni ereditati. Se l’inventario non viene concluso entro i 3 mesi l’erede non potrà fruire del beneficio e sarà considerato un erede semplice con la conseguenza che saranno a suo carico anche gli eventuali debiti non coperti dal patrimonio ereditato.

Se , invece, l’erede non è in possesso di beni che appartenevano al defunto l’accettazione con beneficio di inventario potrà avvenire entro 10 anni dalla morte del de cuius ma comunque l’inventario deve essere in ogni caso compiuto entro 3 mesi dalla data di dichiarazione.