Il decreto n. 11 del 16 febbraio 2023 (c.d. decreto superbonus) è stato definitivamente convertito in legge. Il provvedimento, ricordiamo, ha sancito lo stop della cessione del credito e sconto in fattura nei bonus edilizi. Un blocco in vigore dal 17 febbraio 2023.

Uno stop che, tuttavia, prevede delle deroghe. Si tratta di deroghe che in alcuni casi solo legate alla data del titolo abilitativo o alla data di inizio lavori. In altri casi sono deroghe legate alla tipologia di lavori o di bonus edilizio a cui tali lavori sono ammessi.

Tra queste deroghe c’è quella riguardante il bonus barriere architettoniche, ossia i lavori finalizzati all’eliminazione e/o superamento delle barriere architettoniche.

Si tratta di lavori, che oggi come oggi sono ammessi a tre tipologie di bonus edilizi, ossia:

  • bonus ristrutturazione al 50%
  • bonus barriere architettoniche 75%
  • superbonus (solo se i lavori sono fatti congiuntamente ad uno o più dei lavori c.d. trainanti).

Sono tra loro alternativi. Quindi, il contribuente deve decidere quale dei tre volere in base anche ai requisiti richiesti.

Cessione del credito e sconto: niente stop per il bonus barriere architettoniche 75%

Sulla base di quanto dice la versione definitiva del decreto n. 11 del 16 febbraio 2023, come convertito in legge, per i lavori ammessi al bonus barriere architettoniche 75% questi sono esclusi dallo stop della cessione del credito e sconto in fattura.

Per questa tipologia di interventi, dunque, le due opzioni sono ancora ammesse indipendentemente dalla data di presentazione del titolo abilitativo, a prescindere dalla data di inizio lavori ed a prescindere dalla data della delibera del condominio (se trattasi di lavori su parti comuni del condominio).

Altre deroghe ai lavori riguardanti i disabili

Negli altri casi, invece, ossia nelle ipotesi in cui si vuole avere il bonus 50% (bonus ristrutturazione) oppure il superbonus, per i lavori finalizzati all’eliminazione e/o superamento delle barriere architettoniche, l’opzione di sconto o cessione del credito è ancora ammessa solo se rispettate determinate condizioni.

In dettaglio:

  • per quei lavori soggetti a titolo abilitativo (CILA, CILAS, ecc.) le due opzioni sono ancora ammesse solo laddove tale titolo abilitativo risulti presentato entro il 16 febbraio 2023
  • se i lavori sono in edilizia libera (ossia quelli realizzabili senza titolo abilitativo), le due opzioni sono ancora ammesse se trattasi di interventi iniziati entro il 16 febbraio 2023. Le due opzioni sono ammesse anche in caso di lavori non iniziati entro il 16 febbraio 2023 ma con l’esistenza di un contratto “vincolante” di fornitura del materiale necessario all’esecuzione degli interventi. In tale ipotesi, però, si potrà fare opzione di sconto in fattura o cessione del credito, se esiste un bonifico parlante con data antecedente il 17 febbraio o in mancanza bisogna autocertificare l’esistenza del contratto vincolante.

Infine, laddove i lavori finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche sono fatti su parti comuni del condominio, si può ancora fare l’opzione di sconto o cessione a condizione che entro il 16 febbraio 2023 sia presentato il titolo abilitativo o iniziati i lavori (se in edilizia libera) ed a condizione che entro il 16 febbraio 2023 risulti adottata anche la delibera di approvazione degli interventi.