Anche per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche sarà possibile optare, il luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

A confermarlo è il decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021) in fase di conversione in legge. Si erano, infatti, creati dubbi se anche per questi lavori fossero ammesse le due menzionate opzioni, visto, tali interventi non erano espressamente richiamati dal legislatore nella normativa di riferimento (art. 121 del decreto Rilancio).

Eliminazione barriere architettoniche: detrazione e superbonus 110%

Il legislatore riconosce una detrazione IRPEF del 50% (da godere in 10 quote annuali di pari importo) a fronte di spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità l’acquisto o la realizzazione di box auto pertinenziale.

Inoltre, a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, questi tipi di lavori sono stati inseriti tra quelli c.d. “trainati” che danno diritto a godere del superbonus 110% (vedi anche Eliminazione barriere architettoniche tra i “trainati” nel superbonus 110%).

Sconto in fattura e cessione del credito per bonus fiscali sulla casa

Per le spese sostenute nel 2020 e 2021, l’art. 121 del decreto Rilancio, ha previsto la possibilità in merito ad alcuni bonus fiscali per lavori edilizi (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecobonus, ecc.) di optare, in luogo della detrazione fiscale, per:

  • lo sconto in fattura da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, la quale poi lo recupero nella forma del credito d’imposta da utilizzare in compensazione o da poter cedere a terzi soggetti (inclusi istituti di credito e finanziari)
  • oppure per la cessione del credito a terzi soggetti, inclusa la stessa impresa che ha eseguito i lavori ed inclusi istituti di credito e finanziari (il cessionario a sua volta può ulteriormente cedere il credito).

Bonus fiscali sulla casa ammessi allo sconto o cessione: via libera all’eliminazione barriere architettoniche

In dettaglio, ai sensi del menzionato art.

121 del decreto Rilancio, la possibilità di opzione per lo sconto o cessione è resa possibile, oltre che per il superbonus 110% (di cui all’art. 119 del decreto Rilancio) anche (limitatamente alle spese 2020 e 2021) per:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b),
  • del TUIR
  • bonus facciate
  • sismabonus
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Con riferimento ai lavori di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, si tratta di quelli di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia. Dunque, la norma in commento non sembra annoverare tra gli interventi ammessi allo sconto o cessione del credito quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Ora, invece, il decreto Sostegni, in fase di conversione in legge, intende spazzare via tali dubbi, prevedendo anche per questi ultimi interventi le due citate opzioni in luogo della detrazione fiscale.

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