Nei prossimi mesi, l’immobile in cui vivo sarò oggetto di lavori ammessi al superbonus 110%. Nello specifico, oltre al cappotto termico, sarà effettuata la coibentazione del tetto nonché la sostituzione degli infissi. Da qui, considerato che da visure catastali risulta una sola unità abitativa e una pertinenza, quest’ultima mi farà scattare un ulteriore plafond di spesa? Per meglio intenderci, il limite di spesa di 50.000 € per singola unita abitativa, andrà moltiplicato per due, unità abitativa più pertinenza?

Il superbonus 110%

Il superbonus 110%, art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, spetta per gli interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico.

Gli interventi devono essere effettuati su:

  • parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia interventi trainanti, sia trainati);
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Rientrano tra gli interventi trainanti: l’isolamento termico degli edifici, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Per gli interventi di isolamento termico sono previsti i seguenti limiti di spesa:

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unita’ immobiliari;
  • 30.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da piu’ di otto unita’ immobiliari

La congruità delle spese sostenute

Sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto è necessario richiedere, per gli interventi di efficientamento energetico: l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Su tale ultimo punto, per gli interventi di risparmio energetico, bisogna rispettare non solo i limiti di spesa previsti dall’art.119 del D.L. 34/2020 (pr. precedente)  ma anche gli ulteriori paletti ossia i prezzari richiamati dal legislatore con il decreto del 6 agosto scorso. Prezzari che i tecnici tengono a riferimento per attestare la congruità delle spese.

Per gli interventi di miglioramento energetico ammessi al Superbonus 110%, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020.
Per gli interventi di risparmio energetico, compresi quelli ammessi al superbonus 110%, i decreti di riferimento sono:
• il decreto requisiti tecnici e
• il decreto asseverazioni.

Come da decreto Requsiti, il tecnico che sottoscrive l’asseverazione allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di
intervento, nel rispetto dei seguenti criteri: i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui e’ sito l’edificio oggetto dell’intervento.

In alternativa ai suddetti prezzari, il tecnico abilitato puo’ riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile; nel caso in cui i prezzari per prima citati, non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica.

Secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico puo’ anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi e’ allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8.

Tali indicazioni sono state pubblicate dall’Enea con apposita nota operativa.

I limiti di spesa: le pertinenze fanno plafond di spesa?

Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo al quesito posto da lettore.

In base a quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°30/E 2020,

un intervento trainante può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus 110% indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio.

Detto ciò, sempre nella circolare citata è evidenziato che, conformemente a quanto previsto per l’ecobonus e per il sismabonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell’applicazione del Superbonus 110%, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edifico oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze.

In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8.

Attenzione però, ciò vale in caso di condominio, anche minimo.

Nel suo caso specifico, c’è solo un’unità abitativa. Non c’è alcun condominio.

Da qui, entra in gioco un chiarimento dato dall’Agenzia delle entrate in riferimento ai lavori di ristrutturazione.

A tal proposito, è stato chiarito che:

Se, l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze, non sono ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come “parti comuni”.

e, pertanto, non è possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità (Risoluzione 12.07.2007 n. 167, risposta 2).

In sostanza, per l’intervento di cappotto termico, lei beneficerà di un solo limite di spesa pari a 50.000 euro. La pertinenza non le darà un ulteriore plafond.

Per la sostituzione degli infissi, quale intervento trainato, potrà beneficiare anche del 110%. Con un ulteriore limite di spesa pari a 60.000 euro.  Difatti si prende in considerazione il limite di spesa previsto ordinariamente per la sostituzione degli infissi, ex art.14 del d.L. 63/2013.