Da sempre il legislatore ha mostrato interesse a dare sostegno a soggetti disabili (legge 104) attraverso l’adozione di una serie di misure fiscale di favore. Tra queste, la detrazione IRPEF riconosciuta a fronte di lavori edili finalizzati all’eliminazione barriere architettoniche.

In dettaglio, ad oggi, tre solo le misure di sgravio fiscale previste in tal senso (alternative tra loro e non cumulabili), rientrano:

  • detrazione IRPEF del 50%
  • detrazione IRPEF del 75%
  • bonus 110%.

Bonus casa al 50% e 75%

Per lavori di ristrutturazione edilizia sugli immobili, finalizzati all’eliminazione barriere architettoniche, è possibile fruire di una detrazione IRPEF pari al:

  • 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024 (la detrazione dovrebbe scendere al 36%, da applicare su un limite massimo di 48.000 euro, per spese sostenute dal 1° gennaio 2025). La detrazione è da godere in 10 quote annuali di pari importo
  • 75% (da godere in 5 quote annuali di pari importo), per spese sostenute tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, da applicare su un importo complessivo non superiore a:
    • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
    • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
    • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per la detrazione IRPEF del 50% (solo con riferimento alle spese sostenute dal 2020 in poi) e per quella del 75%, è possibile optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Eliminazione barriere architettoniche anche nel bonus 110

Solo con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, gli interventi finalizzati alla eliminazione barriere architettoniche possono essere ammessi anche al bonus 110.

Requisito fondamentale è che tali lavori siano eseguiti congiuntamente ad uno o più dei c.d. lavori trainanti ammessi al 110 stesso. A questo proposito, ricordiamo che si considerano trainanti:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici.

Anche qui, in alternativa alla detrazione fiscale è ammesso optare per sconto in fattura o cessione del credito.

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