Il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Sostegni-ter) è convertito in legge. Via libera definitivo, dunque, allo sblocco delle cessioni credito multiple (nel campo dei bonus casa) anche se con dei limiti nel numero e nei destinatari.

La novità prevede, in sintesi che sono ammesse un numero massimo di tre cessioni credito e che per le due cessioni consecutive alla prima, queste possono avvenire solo verso determinati soggetti. Quindi, ad esempio:

  • il committente i lavori può cedere il credito all’impresa o chiunque altro (prima cessione)
  • l’impresa o chiunque altro abbia acquisito il credito derivate dalla prima cessione può utilizzare il credito in compensazione o cederlo ulteriormente (seconda cessione) ma solo verso determinati soggetti (che vediamo tra poco)
  • chi acquista il credito dalla seconda cessione può utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente (terza cessione) ma solo verso determinati soggetti (che vediamo tra poco)
  • infine, chi acquista il credito derivante dalla terza cessione potrà solo utilizzarlo in compensazione (non può essere più ceduto).

In caso di sconto in fattura

Volendo andare nel dettaglio, bisogna distinguere a seconda che il committente i lavori opti per lo sconto in fattura o cessione credito.

Quindi, in caso di opzione per sconto in fattura concesso dall’impresa esecutrice i lavori:

  • l’impresa può cedere a chiunque il credito maturato (prima cessione)
  • chi acquista il credito dall’impresa, può utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente (seconda cessione). Tuttavia, in questo caso il credito può essere ceduto solo verso questi soggetti:
    • banche
    • altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia
    • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia
  • chi acquista il credito derivante dalla seconda cessione può utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente (terza cessione credito) ma solo a:
    • banche
    • altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia
    • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia
  • chi prende il credito derivante dalla terza cessione non potrà più cederlo ma solo utilizzarlo in compensazione.

Le regole per la cessione credito

Nel caso in cui il committente opti in modo diretto per la cessione credito, vale quanto segue:

  • il committente può cedere a chiunque il credito maturato (prima cessione)
  • chi acquista il credito dal committente, può utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente (seconda cessione). Tuttavia, in questo caso il credito può essere ceduto solo verso questi soggetti:
    • banche
    • altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia
    • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia
  • chi acquista dalla seconda cessione può utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente (terza cessione credito) ma solo a:
    • banche
    • altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia
    • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia
  • chi prende il credito derivante dalla terza cessione non potrà più cederlo ma solo utilizzarlo in compensazione.

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