La pensione con Quota 100 non è cumulabile con altri redditi da lavoro. Pena la sospensione del pagamento della stessa e il recupero di eventuali indebiti. Unica eccezione è prevista per i redditi da lavoro autonomo, me entro ristretti limiti.

Da quando è entrata in vigore la legge che consente il pensionamento con Quota 100 (terminata nel 2021), molti beneficiari, ignari del vincolo reddituale, sono incappati nella sospensione dell’assegno. I controlli periodici e incrociati dell’Inps con l’Agenzia delle Entrate ha già evidenziato migliaia di violazioni.

Pensione Quota 100 e limiti di reddito da lavoro

Detto questo, è bene sapere che il divieto di cumulabilità della pensione con Quota 100 (ma anche Quota 102) coi redditi da lavoro trova delle eccezioni. Si può infatti continuare a lavorare come autonomi, ma nel limite massimo dei 5.000 euro all’anno di reddito.

La pensione anticipata con Quota 100, di qualsiasi importo sia, è quindi cumulabile con redditi da lavoro autonomo fino a 5.000 euro lordi all’anno. Detta soglia vale solo per il periodo compreso tra la decorrenza della pensione anticipata e il compimento dell’età pensionabile per il trattamento di vecchiaia.

Il titolare di pensione, qualora svolga lavoro autonomo, deve presentare una dichiarazione reddituale all’Inps. Anche se si tratta di redditi ininfluenti ai fini del divieto di cumulo, o derivanti da attività lavorative svolte in periodi precedenti la decorrenza della pensione.

Sono in ogni caso esclusi i redditi da lavoro dipendente, sia full time che part time. In questo caso l’Inps sospende la pensione d’ufficio anche senza la dichiarazione del pensionato che inizia una nuova attività lavorativa.

Cosa dice la Corte Costituzionale

Sul divieto di cumulabilità dei redditi da pensione da Quota 100 con quelli da lavoro autonomo è intervenuta anche la Corte Costituzionale. In particolare, lo scorso 5 ottobre 2022, è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice del lavoro di Trento sulla non cumulabilità dei redditi.

In particolare sul fatto che quelli da lavoro autonomo siano cumulabili, mentre quelli da lavoro dipendente no, sempre nel limite dei 5.000 euro all’anno. Per l’occasione è stato sollevato il dubbio che la norma possa violare l’articolo 3 della Costituzione.

Ebbene, i supremi giudici, hanno ribadito quanto stabilito dal decreto legge n. 4 del 2019 sulla non cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente con la pensione anticipata da Quota 100. Almeno fino a quando non siano raggiunti i  requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Redditi rilevanti e cumulabili con Quota 100 e Quota 102

Ma quali sono i redditi da lavoro cumulabili con Quota 100 e Quota 102? Vediamo alcuni esempi. Fra i redditi rilevanti con la pensione e che devono essere segnalati all’Inps ci sono:

  • i compensi percepiti per l’esercizio di arti e professioni;
  • redditi d’impresa connessi ad attività di lavoro;
  • partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro;

Sono invece redditi ininfluenti ai fini dell’incumulabilità con Quota 100 e Quota 102 :

  • le indennità per cariche pubbliche elettive;
  • i redditi derivanti da attività socialmente utili;
  • l’indennità sostitutiva del preavviso;
  • i redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro;
  • le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione senza apporto di lavoro;
  • i compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale;
  • le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace;
  • le indennità percepite dai giudici onorari aggregati;
  • le indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale;
  • i rimborsi spese di viaggio, trasporto e alloggio;
  • i rimborsi spese di vitto che non concorrono a formare reddito imponibile;
  • l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

Come guadagnare più di 5.000 euro

Fra i vari redditi ininfluenti ai fini del cumulo ci sono anche i compensi percepiti per l’attività sportiva dilettantistica.

Tali redditi, oltretutto, fino ad una determinata somma non rientrano nemmeno nel reddito complessivo che determina le aliquote Irpef.

Per questa tipologia di redditi e fino alla soglia dei 10.000 non c’è imposizione fiscale. Pertanto non figurano fra i redditi imponibili e quindi possono anche non essere dichiarati. Ne deriva che chi beneficia di una pensione con Quota 100 o Quota 102 può svolgere attività di questo tipo senza correre il rischio di vedersi sospendere la pensione.