Anche per quota 102 vale la regola in base alla quale il trattamento pensionistico non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Attenzione però, la cumulabilità non è ammessa solo per un periodo ben preciso individuato dalla norma di riferimento.

Ecco quando è possibile superare l’incompatibilità di quota 102 con i redditi da lavoro autonomo non occasionale. Per i redditi da lavoro autonomo occasionale il cumulo è invece ammesso.

Quota 102

Con quota 102, trattamento pensionistico anticipato introdotto dall’ultima legge di bilancio, è possibile andare in pensione anticipata:

  • con un requisito anagrafico pari almeno a 64 anni e
  • un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

Nello specifico, potranno andare in pensione anticipata con quota 102: gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata, che maturino nel corso dell’anno 2022 i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. “quota 102”).

L’Incompatibilità con i redditi da lavoro autonomo

Quando si decide di andare in pensione con quota 102 si devono mettere in conto una serie di limitazioni.

Ad esempio, quota 102 è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione: i compensi percepiti per l’esercizio di arti; i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro (cfr messaggio n. 59 del 12 marzo 1997); diritti di autore; brevetti).

Tali indicazioni sono rinvenibili nella circolare INPS n° 117/2019. Chiarimenti forniti in merito a quota 100 ma che sono estendibili anche a quota 102. Infatti le norme di riferimento di quota 102 e quota 100 sono quasi sovrapponibili. Fatta salva la differenziazione sui requisiti d’accesso.

Fin quando c’è incompatibilità?

L’incompatibilità con i redditi da lavoro autonomo non vale per sempre.

Infatti, ai fini della verifica dell’incumulabilità, rilevano i redditi percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Infatti, il comma 3 dell’art.14 del d.L. 4/2019, dispone che:

La pensione di cui al comma 1 non e’ cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Dunque, l’incompatibilità opera nei suddetti termini.