Insieme al decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021) arriva anche la proroga fino al 31 dicembre 2021, delle procedure semplificate per le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse. Stessa proroga anche per l’esenzione dall’imposta di bollo delle citate richieste.

L’art. 30 del decreto Sostegno, infatti, interviene sul comma 4 dell’art. 9-ter del decreto Ristori (decreto-legge n. 147 del 2020).

Occupazione suolo pubblico: la procedura semplificata per la richiesta

In considerazione dell’emergenza Covid-19, è stato l’articolo 181, comma 2, del decreto-legge n.

34 del 2020 (decreto Rilancio) a stabilire che, fino al 31 dicembre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, fossero presentate in via telematica, con procedura semplificata allegando la sola planimetria.

Per tali domande è stata altresì fissata, fino al 31 dicembre 2020, l’esenzione dall’imposta di bollo.

Successivamente, il decreto Ristori, con l’art. 9-ter comma 4, la prorogato il tutto al 31 marzo 2021 ed ora con il decreto Sostegni si sposta si prolunga il termine finale al 31 dicembre 2021.

Ricordiamo che la misura rappresenta una deroga alla disciplina sullo Sportello unico delle attività produttive (SUAP), il quale reca puntuali prescrizioni in merito alla presentazione in via telematica delle domande indirizzate al SUAP stesso.

Pose d’opera temporanee per garantire il distanziamento: non serve autorizzazione

Si proroga, inoltre fino al 31 dicembre 2021 anche la procedura semplificata per la presentazione delle domande per la posa in opera temporanea su vie, piazze e altri spazi aperti di strutture amovibili per favorire il rispetto delle misure di distanziamento, come dehor, pedane, tavolini, ombrelloni

In dettaglio, fino alla citata data, gli esercenti attività di ristorazione o somministrazione di pasti e bevande possono agire senza dover prima acquisire le autorizzazioni richieste ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e senza applicazione del limite temporale di 90 giorni per la loro rimozione, previsto dal Testo unico in materia edilizia.

Potrebbero anche interessarti: