In considerazione del persistere dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei relativi effetti socioeconomici, con il comma 12 art. 5 del decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021), il legislatore proroga di un anno il termine finale della sospensione disposta, dapprima con il decreto Cura Italia e poi prorogato con il decreto Rilancio, con riferimento alla notifica degli atti contenete provvedimenti di sospensione della licenza per l’esercizio dell’attività.

Come detto è’ stato il decreto Cura Italia, all’art. 67 comma 1, a prevedere, per la prima volta, in questo periodo emergenziale legato al Covid-19, la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020,

per la notifica e l’esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’attività medesima e i provvedimenti di sospensione dell’iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei soggetti (imprese, commercianti e lavoratori autonomi) ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni).

Sospensione della licenza per l’esercizio dell’attività: la proroga del decreto Rilancio e decreto Sostegni

Successivamente, l’art. 151 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), è intervenuto prorogando il suddetto termine del 31 maggio 2020 al 31 gennaio 2021 e ciò “in considerazione del fatto che la gran parte delle attività imprenditoriali, commerciali e professionali hanno dovuto affrontare un lungo periodo di chiusura a seguito dei provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria”.

Il decreto Sostegni proroga dal 31 gennaio 2021 al 31 gennaio 2022 il termine di sospensione di notifica in commento.

Resta fermo che la proroga non trova applicazione nei confronti di coloro che commettono, dopo l’entrata in vigore del decreto, anche solo una delle quattro distinte violazioni previste dall’art. 12, comma 2 e comma 2-sexies, del D. Lgs. n. 471 del 1997 (tre per l’ipotesi del comma 2- quinquies del medesimo articolo) dei predetti obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni.

La ratio di tale esclusione risiede nell’intento di evitare che possano essere commesse ulteriori violazioni degli obblighi appena citati nella consapevolezza che l’esecuzione della eventuale sanzione accessoria non potrà avvenire prima del 1° febbraio 2022.

Sospensione della licenza: le violazioni da non fare

Per completezza illustrativa, il menzionato art. 12 dall’art. 12, comma 2 e comma 2-sexies, del D. Lgs. n. 471 del 1997, nella vigente formulazione, prevede che laddove sono contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese (la sospensione è da un mese a sei mesi se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000).

Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. È altresì disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi (in caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi) nel caso in cui sia accertata l’omessa installazione di misuratori fiscali.

La stessa sospensione di cui ai periodi precedenti può essere disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici.

Qualora, poi, siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad un mese.

In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. Anche in questo caso, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo (gli atti di sospensione sono comunicati all’ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet).

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