Il D.L. Sostegni è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. Tra le misure più attese spicca la proroga delle scadenze della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. Le rate scadute nel 2020 possono essere pagate entro il 31 luglio 2021. Tale proroga era già stata preannunciata dal Ministero dell’economia e delle Finanze con un comunicato stampa della scorsa settimana. Lo spostamento delle scadenze di pagamento non riguarda solo le rate che scadevano nel 2020 ma anche quelle in scadenza nel 2021. Non avrebbe avuto gran senso prorogare le rate scadute nel 2020 e non quelle in scadenze nel 2021, di cui una doveva essere pagata già nel mese di marzo.

Ai pagamenti oggetti di proroga si applica la tolleranza di 5 giorni, rispetto ai nuovi termini di pagamento fissati dal D.L. Sostegni. Dunque saranno considerati regolari i pagamenti integrali effettuati entro i 5 giorni successivi alla scadenza fissata dallo stesso decreto.

Rottamazione.ter e saldo e stralcio le precedenti proroghe

In considerazione della pandemia da covid-19 e la conseguente crisi di liquidità che ha colpito famiglie e imprese, il Governo ha prorogato la scadenza delle rate 2020 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. In particolare: il D.L. 34/2020, decreto Rilancio, ha previsto la proroga al 10 dicembre 2020 e poi il D.L 137/2020, c.d decreto Ristori, ha rinviato la scadenza al 1° marzo 2021. Pagando alla suddetta scadenza, il contribuente manteneva i benefici legati alle definizione agevolate.

In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019:

  • il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020,
  • non determinava la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse venivano pagate integralmente entro il 1° marzo 2021.

Il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza non prevedeva i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Dunque, sia se avessi pagato un importo leggermente inferiore a quello dovuto o pagando anche con un solo giorno di ritardo, sarei decaduto dalla definizione agevolata.

Si veda a tal proposito il nostro approfondimento Rottamazione-ter e saldo e stralcio: versamenti al 1° marzo 2021

D.L. Sostegni. proroga rottamazione-ter e saldo e stralcio

Il protrarsi della pandemia, ha portato il Governo ad allungare nuovamente la proroga delle scadenze della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. Rispetto alla precedente scadenza del 1° marzo 2021.

Infatti al comma 1, lett.b dell’art. 1 del D.L 41/2021, c.d decreto Sostegni è disposto che:

Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018:
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020; b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e 31 luglio.

Le nuove scadenze da rispettare

Nello specifico, non si determina l’inefficacia di tali definizioni (rottamazione-ter e saldo e stralcio), qualora il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente:

  • entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
  • entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

In riferimento al saldo e stralcio, le rate 2020 che devono essere pagate entro il 31 luglio 2021 sono quelle scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020; quelle da pagare entro il 30 novembre 2021 sono quelle in scadenza al 31 marzo e 31 luglio 2021.

Inoltre, in contrapposizione rispetto alle precedenti proroghe (vedi 1° pr.), a tali versamenti si applica la disposizione di favore secondo la quale, l’inefficacia delle predette definizioni agevolate per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata, non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

Dunque sono considerati regolari i pagamenti effettuati entro i 5 giorni successivi alla scadenze fissate dallo stesso decreto Sostegni.

Rottamazione-ter: i contribuenti interessati dalla proroga

Soffermandoci sulla rottamazione-ter, i contribuenti interessati dalla proroga sono coloro che  hanno presentato istanza di adesione alla rottamazione-ter entro il: 30 aprile 2019 o entro il 31 luglio 2019. Per i primi, entro il 30 giugno 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato al contribuente la risposta alla dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”. La prima rata e la seconda (entrambe pari al 10% dell’importo dovuto) avevano scadenza il 2 dicembre 2019. Le rate successive scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. La dilazione max concedibile era di 18 rate. La rata del 28 febbraio 2021 sarebbe slitta a lunedì 1° marzo.

Chi ha presentato l’istanza entro il 31 luglio 2019

Le scadenze sono differenziate per coloro che hanno presentato istanza entro il 31 luglio 2019. Per tali soggetti, entro il 31 ottobre 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato al contribuente la risposta alla dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”. A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito è estinto in un’unica soluzione (con scadenza di pagamento al 2 dicembre), oppure con un piano di dilazione.

Il piani di dilazione può arrivare:

  1. fino a un massimo di 17 rate consecutive (5 anni) così suddivise: la prima rata, scaduta il 2 dicembre, è pari al 20% delle somme complessivamente dovute. Le restanti 16, di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
  2. fino a un massimo di 9 rate consecutive di pari importo (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultavano pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. La prima rata del nuovo piano è scaduta il 2 dicembre, le restanti otto hanno scadenze il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

La rata del 28 febbraio 2021 sarebbe slittata a lunedì 1° marzo.

Infatti, la scadenza delle 1° rata 2021 è il 28 febbraio. Cadendo di Domenica, viene in automatico spostata al lunedì immediatamente successivo.

In sintesi: i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-ter al 30 aprile o al 31 luglio 2019, senza l’intervento del D.L. Sostegni avrebbero dovuto pagare:

entro il 1° marzo le rate scadute nel 2020; entro l’8 marzo (5gg di tolleranza) la 1° rata 2021 come appena individuata.

 

Grazie al D.L Sostegni le scadenza da rispettare saranno il 31 luglio 2021 per le rate 2020, il 31 novembre  per le rate 2021.